Sentenza n. 943/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento • del provvedimento 20/11/2023 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con funzioni di Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (Italian Maritime Rescue Coordination Centre – IMRCC), ha comunicato che il porto di Marina di Carrara è stato individuato come luogo di sbarco per i naufraghi a bordo della nave "Life Support"; • dei provvedimenti 21/11/2023 (ore 11.12 e 12.11) con i quali IMRCC ha: (i) ribadito la richiesta alla nave di "procedere senza ritardo, con rotta diretta e alla massima e continua velocità sostenibile verso il porto indicato" (traduzione libera): ossia, Marina di Carrara; (ii) ribadito le proprie precedenti richieste "per il coordinamento delle attività e per l''organizzazione dello sbarco" (traduzione libera); • di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi: - atti anche interni con i quali le competenti Autorità hanno individuato, quale "place of safety" e/o porto di destinazione, il porto di Marina di Carrara; - comunicazioni intercorse tra il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo e le altre Autorità competenti relativamente a tale assegnazione. nonché per l''accertamento e la declaratoria ai sensi dell''art. 116, c.p.a. del diritto di Emergency Ong Onlus e di Prua Rossa s.r.l. società benefit a socio unico a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutti gli atti e documenti in possesso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell''Interno, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Capitaneria di Marina di Carrara relativi al procedimento sfociato nell''individuazione e assegnazione del porto di Marina di Carrara quale place of safety per la nave "Life Support", come richiesti con l''istanza di accesso presentata il 18/12/2023; e per l''annullamento - del silenzio diniego opposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Capitaneria di Marina di Carrara formatosi sulla menzionata istanza di accesso del 18/12/2023, relativa alla documentazione di cui sopra; - della nota del Ministero dell''Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza 10/1/2024, prot. n. 3034, con la quale è stato segnalato che le informazioni richieste con l''istanza del 18/12/2023, "identificabili nella corrispondenza intrattenuta, via e-mail, dal Centro Nazionale di Coordinamento – NCC – con le altre Amministrazioni coinvolte nella vicenda, non si ritengono ostensibili ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti"; - della nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 15/1/2024, prot. n. 5577, con la quale è stata comunicata l''impossibilità "ad accogliere la richiesta in argomento".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del porto di Marina di Carrara quale luogo di sbarco per i naufraghi soccorsi dalla nave Life Support, nonché dinieghi e silenzi sull'istanza di accesso agli atti relativi all'assegnazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni marittime)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo ha individuato il porto di Marina di Carrara quale luogo di sbarco per i naufraghi a bordo della nave Life Support e ha ordinato alla nave di procedere senza ritardo verso tale porto, oltre agli atti presupposti e alle comunicazioni intercorse tra le amministrazioni. Hanno inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'accertamento del diritto di accesso integrale alla documentazione relativa all'individuazione e all'assegnazione del porto, impugnando il silenzio diniego del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, nonché le note del Ministero dell'Interno e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto che avevano negato o ritenuto non ostensibili le informazioni richieste. Con atto depositato il 22 settembre 2025 le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione con cui le ricorrenti hanno rinunciato alla prosecuzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Nel processo amministrativo la parte conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Non essendo configurabile una giurisdizione oggettiva finalizzata al solo accertamento dell'illegittimità degli atti, il giudice ha dovuto prendere atto della dichiarazione senza esaminare la legittimità dell'assegnazione del porto o dei dinieghi di accesso. Le spese sono state compensate tra le parti, anche considerando la natura della controversia, l'esito del giudizio e la mancata opposizione delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 116 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della domanda di accertamento del diritto di accesso, senza che il TAR abbia esaminato nel merito tale domanda.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, la parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; il giudice deve prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il giudice amministrativo non può proseguire d'ufficio il giudizio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, poiché il processo amministrativo non costituisce una giurisdizione oggettiva diretta al mero accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa.
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