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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30508/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, dopo la laurea in medicina, avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1990 e si erano specializzati tra il 1986 e il 1997. Avevano chiesto il risarcimento per mancata o insufficiente remunerazione dell'attività svolta durante la formazione specialistica, il riconoscimento del titolo e del punteggio spettante secondo le direttive comunitarie, il risarcimento dei danni da mancato recepimento delle direttive e, in via subordinata, un equo indennizzo per arricchimento senza causa. In appello avevano censurato solo la decorrenza del termine di prescrizione decennale, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima del consolidarsi della giurisprudenza su giurisdizione, azione esperibile, prescrizione e legittimazione passiva; in cassazione hanno riproposto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione di norme interne, unionali e convenzionali, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché contrastante con una consolidata giurisprudenza di legittimità: il diritto al risarcimento per tardivo recepimento delle direttive sulla formazione medica specializzata, per i corsi iniziati nell'arco temporale rilevante, si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999; la successiva disciplina del 2011 non opera retroattivamente; le incertezze addotte su giurisdizione, azione, legittimazione passiva e quantificazione non impedivano la decorrenza della prescrizione e non giustificavano rinvio pregiudiziale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato l'impugnazione contro il rigetto della domanda risarcitoria per prescrizione. Ha escluso la rimessione alla Corte di giustizia UE, ha negato la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dai controricorrenti e ha posto a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché contraria a giurisprudenza consolidata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la questione era stata già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370

    È la norma che, secondo la Corte, segna il dies a quo della prescrizione decennale del diritto risarcitorio per tardivo recepimento delle direttive sulla formazione medica specialistica.

  • art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183

    La Corte afferma che la disposizione non ha efficacia retroattiva e si applica solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul tema della prescrizione; la Corte ribadisce che il diritto si prescrive secondo il termine già individuato dalla nomofilachia.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la prescrizione decorresse solo quando il diritto fosse azionabile in modo effettivo; la Corte esclude che le incertezze giurisprudenziali impedissero la decorrenza.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ne ricava un diverso dies a quo e si attiene alla disciplina della prescrizione come già consolidata.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nelle domande originarie per il maggior danno e gli interessi.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte esclude la ricorrenza dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata richiesta dai controricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È la norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

  • art. 5 TCEE

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme eurounitarie asseritamente violate.

  • art. 189 TCEE

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme eurounitarie asseritamente violate.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa conformazione del diritto interno al diritto unionale.

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle allegazioni sulla tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di un rimedio giurisdizionale effettivo.

  • direttiva CEE 82/76

    È una delle direttive sulla formazione dei medici specialisti cui si collega il preteso danno da tardivo recepimento.

  • direttiva CEE 75/363

    Richiamata come direttiva di settore in tema di formazione specialistica medica.

  • direttiva CEE 93/16

    Richiamata in relazione al quadro della formazione specialistica e alla disciplina economica dei medici specializzandi.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte richiama il successivo assetto normativo della formazione specialistica.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttive comunitarie sulla formazione medica specialistica, per i corsi interessati dal regime eurounitario e avviati nel periodo rilevante, si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999.
  • La successiva previsione legislativa del 2011 sulla decorrenza della prescrizione non ha efficacia retroattiva e non modifica la disciplina applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Le incertezze circa la giurisdizione, la qualificazione dell'azione, la durata della prescrizione o l'individuazione del legittimato passivo non impediscono, di per sé, la decorrenza della prescrizione quando il danneggiato sia in grado di percepire la lesione e di attivarsi, anche stragiudizialmente.
  • La mancata o tardiva attuazione di direttive in materia di formazione specialistica non impone, di per sé, il riconoscimento di una remunerazione diversa da quella individuata dal legislatore nazionale, se la disciplina interna è stata già oggetto di una valutazione legislativa satisfattiva e non irrisoria.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto unionale sia già chiarita da una giurisprudenza consolidata e non residuino dubbi interpretativi rilevanti per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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