Cassazione Penale, Ordinanza n. 32443/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato quindi la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341-bis c.p., sostenendo che le espressioni offensive non fossero percepibili da terzi presenti. Con il secondo motivo lamentava l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'omessa esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché, in presenza di soggetti terzi diversi dal pubblico ufficiale, è sufficiente la mera possibilità che essi odano le espressioni offensive; nel caso concreto le frasi erano state pronunciate alla presenza di altri detenuti, posti a distanza ravvicinata. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico e manifestamente infondato, poiché non si confrontava con la motivazione di merito sulla recidiva, fondata sull'accresciuta pericolosità desunta dalle modalità del fatto, né con il diniego delle attenuanti generiche giustificato da precedenti penali e assenza di elementi positivi valorizzabili.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Il reato è integrato quando l'offesa all'onore o al prestigio del pubblico ufficiale avvenga alla presenza di più persone, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte di terzi presenti.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da elementi quali i precedenti penali e l'assenza di aspetti positivi da valorizzare.
art. 99 c.p.
La recidiva può essere ritenuta in base all'accresciuta pericolosità del reo, desunta dalle modalità della condotta e dai precedenti.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 341-bis c.p., la presenza di terzi rispetto al pubblico ufficiale è sufficiente quando questi possano udire le espressioni offensive; non è necessario dimostrare che abbiano effettivamente percepito il contenuto offensivo.
- La valutazione sulla sussistenza della recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se il ricorso si confronta in modo specifico con la motivazione di merito; doglianze generiche o meramente ripetitive sono inammissibili o manifestamente infondate.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche può fondarsi legittimamente sui precedenti penali e sull'assenza di elementi favorevoli, mentre la recidiva può essere valorizzata quando il fatto denoti maggiore pericolosità dell'imputato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32373/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32380/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32381/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32382/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32384/2025 del 01/10/2025
- ordinanza_penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32386/2025 del 01/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →