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Sentenza

Sentenza n. 1123/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - della comunicazione di mancato superamento della seconda prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense (ss. 2021/2022), inoltrata alla ricorrente mediante pubblicazione sulla propria area personale del portale del Ministero della Giustizia in data 28 ottobre 2022; - del verbale relativo alla seconda prova orale degli esami di abilitazione di avvocato, redatto dalla VI° Sottocommissione formata presso la Corte d'Appello di Torino in data 27 ottobre 2022 (ore 15:08), nella parte in cui riporta l'insufficiente punteggio di 98/180 assegnato a parte ricorrente; - del giudizio di inidoneità espresso in data 27 ottobre 2022 nei confronti della ricorrente in esito alla seconda prova orale dell'esame di abilitazione alla professione d'avvocato; - del verbale n. 133 redatto in data 7 luglio 2022 e conosciuto in data 10 dicembre 2022 a seguito di apposita istanza di accesso agli atti, con cui le Sottocommissioni d'esame composte presso la Corte d'Appello di Torino hanno approvato i criteri di valutazione della seconda prova orale, in particolare, nella parte in cui la VI Sottocommissione risulta assente alla seduta; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente; nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente a sostenere nuovamente la seconda prova orale dell'esame di abilitazione forense dinnanzi ad una Commissione in composizione differente, previa rideterminazione dei criteri di valutazione; e la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione della ricorrente a sostenere nuovamente la seconda prova orale dell'esame di abilitazione forense innanzi ad una Commissione in composizione differente, previa rideterminazione dei criteri di valutazione.

Giustizia amministrativa202300018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancato superamento della seconda prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, unitamente al verbale di valutazione, al giudizio di inidoneità e ai criteri di valutazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la comunicazione di mancato superamento della seconda prova orale dell'esame di abilitazione forense, il verbale della VI Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Torino recante il punteggio di 98/180, il giudizio di inidoneità e il verbale con cui erano stati approvati i criteri di valutazione, deducendo anche l’illegittimità della composizione della Sottocommissione in relazione alla sua assenza alla seduta di approvazione dei criteri. Aveva inoltre chiesto l’accertamento del diritto a sostenere nuovamente la prova davanti a una Commissione diversa, previa rideterminazione dei criteri, nonché il risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia dichiarando di non avere più interesse alla definizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rilevato che l’atto di rinuncia non rispettava le formalità prescritte per la rinuncia al ricorso. Tuttavia, lo ha qualificato come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro la prova orale, il verbale di valutazione, il giudizio di inidoneità e i criteri approvati dalla Commissione. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La ricorrente lo aveva invocato per chiedere il risarcimento del danno in forma specifica mediante la rinnovazione della prova orale; la domanda non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio di non avere più interesse alla decisione, il giudice può qualificare tale dichiarazione come sopravvenuta carenza di interesse anche se l’atto di rinuncia non rispetta le formalità prescritte per la rinuncia al ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e impedisce l’esame nel merito delle censure dedotte contro gli atti impugnati.
  • In presenza di giusti motivi, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere accompagnata dalla compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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