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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30942/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 4 ottobre 2024. Dal testo emerge che il ricorso contestava: a) il giudizio di responsabilità, ritenuto dal ricorrente non correttamente fondato, ma in modo generico e aspecifico; b) l'asserita arbitrarietà della condotta degli operanti rispetto ai quali l'imputato aveva posto l'azione oppositiva contestata, fatto che secondo la Corte di cassazione non era mai stato dedotto in precedenza; c) la mancata concessione delle attenuanti generiche, censura ritenuta anch'essa formulata in modo generico nonostante la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché, da un lato, sollecitavano una rivalutazione del giudizio di responsabilità attraverso censure generiche e aspecifiche; dall'altro, introducevano un presupposto fattuale nuovo, mai allegato prima; infine, contestavano in modo generico il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte di una motivazione della sentenza di merito ritenuta sufficiente e non illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una rivalutazione del giudizio di responsabilità quando la motivazione della sentenza impugnata sia puntuale, corretta e non manifestamente illogica.
  • Il ricorso per cassazione non può introdurre per la prima volta un presupposto fattuale mai dedotto nei precedenti gradi di giudizio, specie se posto a fondamento della contestazione della condotta attribuita all'imputato.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile se formulata in modo generico e se la decisione di merito risulta sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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