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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11901/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'08/02/2022 che, in sede di rinvio, aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado qualificando il fatto come coltivazione illecita di cannabis (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) aggravata dalla recidiva reiterata. Il ricorrente deduceva: (1) violazione del diritto di difesa per tardiva comunicazione della requisitoria del Procuratore generale al difensore, impedendo una adeguata replica; (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella configurazione del reato di coltivazione, essendosi trattato di una sola piantina (m. 1,60) coltivata in forma domestica, senza strumenti o collegamenti con il mercato e quindi destinata all'uso personale; (3) omissione della Corte di appello nel pronunciarsi sulla richiesta di esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo infondato: la tardiva comunicazione della requisitoria al difensore non ha provocato un pregiudizio difensivo sufficiente a configurare una nullità, dato che il contenuto della requisitoria era stato poi trattato nelle memorie difensive e non ha impedito l'esercizio della difesa. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente: alla luce dei criteri stabiliti dalle Sezioni Unite (sent. Caruso, 19/12/2019) la fattispecie concreta (una sola pianta, coltivazione rudimentale, assenza di indici di inserimento nel mercato, produzione prevedibilmente modesta) non è riconducibile alla coltivazione penalmente rilevante; perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio. Il terzo motivo, pure rilevato nella requisitoria, e la richiesta di annullamento con rinvio del Pubblico Ministero risultano assorbiti dalla decisione sul secondo motivo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990

    Norma richiamata per la riqualificazione del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti; la Corte valuta se l'attività concreta rientri nella fattispecie penalmente rilevante

  • art. 606 c.p.p., lett. c)

    art. 606, lett. c), cod. proc. pen.

    Base normativa per il motivo di cassazione relativo a violazione di legge; usata per censurare vizi di legittimità e motivazione della sentenza impugnata

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nella valutazione delle nullità: le nullità generali si configurano solo se c'è compromissione dell'esercizio del diritto di difesa

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (e successive modifiche)

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito e successivamente modificato

    Disciplina la trattazione cartolare in periodo emergenziale; la violazione dei termini di tale disciplina non determina di per sé nullità, salvo che sia impedita la possibilità di concludere alle parti

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 12348/2019 (Caruso)

    Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso

    Principio guida per l'inquadramento della coltivazione: non è decisiva la sola intenzione soggettiva di uso personale; occorre valutare congiuntamente elementi oggettivi (dimensione minima, forma domestica, tecniche rudimentali, numero di piante, assenza di indici di collegamento al mercato, destinazione oggettiva ad uso personale). La prevedibilità di produttività modesta è un criterio chiave per escludere la rilevanza penale

Massime di principio

  • La tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero non comporta automaticamente nullità: occorre dimostrare un concreto pregiudizio per la difesa; se il contenuto è stato comunque affrontato nelle memorie la nullità è difficilmente configurabile
  • Per la qualificazione della coltivazione come reato penalmente rilevante si applicano i criteri delle Sezioni Unite (Caruso): bisogna valutare congiuntamente elementi oggettivi; la mera coltivazione con finalità soggettiva di consumo personale non è sufficiente a integrare il reato
  • Una singola pianta coltivata in maniera rudimentale, senza strumenti, senza indici di collegamento al mercato e con produzione prevedibilmente modesta può essere considerata destinata all'uso personale e dunque non sussumibile nella fattispecie della coltivazione penalmente rilevante
  • Se un motivo decisivo (es. erronea qualificazione del fatto) è assorbente rispetto ad altri vizi processuali, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio
  • Per contestare la mancata comunicazione o la tardività di atti del Pubblico Ministero conviene eccepire tempestivamente nel corso del processo; un'eccezione sollevata solo in sede di impugnazione può risultare tardiva se non provato il concreto pregiudizio

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