Cassazione Civile, Ordinanza n. 01341/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla sopraelevazione eseguita su un immobile nel 2015 da una proprietaria confinante. La vicina ha agito davanti al Tribunale deducendo la violazione delle distanze minime tra fabbricati e dal confine previste dall'art. 873 c.c. e dalla normativa regolamentare, chiedendo l'accertamento dell'intervenuta sopraelevazione, la declaratoria di violazione delle distanze e la condanna alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la soccombente ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, violazione degli artt. 872, 873, 2058 e 2934 ss. c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'edificio esisteva da tempo, che la lesione sarebbe stata solo apparente o comunque priva di pregiudizio, che la ricostruzione delle distanze sarebbe stata errata e che la riduzione in pristino sarebbe impossibile, pericolosa e sproporzionata, dovendosi al più riconoscere il risarcimento per equivalente. Con il secondo motivo ha lamentato omessa motivazione sulla possibilità di ripristino o di risarcimento per equivalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse accertato in fatto, con motivazione congrua, che l'intervento del 2015 non si era limitato a una mera modifica irrilevante, ma aveva innalzato le quote della copertura, trasformando un sottotetto non abitabile in mansarda abitabile e determinando un aumento di cubatura e una nuova rilevanza volumetrica. Le doglianze della ricorrente sono state considerate, in parte, censure di merito non scrutinabili in cassazione e, in parte, infondate, perché il vizio di omessa motivazione non sussisteva. Quanto all'invocazione dell'art. 2058 c.c., la Corte ha ribadito il principio per cui tale norma non si applica alle azioni a tutela di diritti reali, compresa l'azione per riduzione in pristino per violazione delle distanze, poiché la tutela richiede la rimozione del fatto lesivo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e alle ulteriori somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 873 c.c.
disciplina le distanze legali tra costruzioni; la sua violazione legittima la domanda di tutela in forma specifica e ripristinatoria.
art. 872, comma 2, c.c.
prevede il diritto di chiedere la riduzione in pristino quando siano violate le norme sulle distanze nelle costruzioni.
art. 2058 c.c.
la possibilità di conversione del risarcimento in forma specifica in equivalente per eccessiva onerosità non si applica alle azioni a tutela di diritti reali, come quelle volte a ottenere la riduzione in pristino per violazione delle distanze.
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per lamentare ultrapetizione o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 380-bis c.p.c.
comma 1; comma 2; ultimo comma
consente la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e, quando la decisione del collegio conferma la proposta, collega effetti sanzionatori ex art. 96 c.p.c.
art. 96 c.p.c.
in caso di definizione del giudizio conforme alla proposta, opera una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna per პასუხისმგabilità aggravata e la Corte ha applicato le relative sanzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è rigettato o definito nei casi previsti.
art. 2934 ss. c.c.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura, ma non è emerso nella decisione un autonomo rilievo decisivo della prescrizione.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle distanze legali, la valutazione sull'esistenza di una sopraelevazione, sull'aumento di volumetria e sulla trasformazione funzionale dell'opera è essenzialmente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- La tutela contro la violazione delle distanze tra costruzioni è tutela reale e ripristinatoria: l'azione tende alla rimozione del fatto lesivo e non è sostituibile, di regola, da un risarcimento per equivalente in base all'art. 2058 c.c.
- Il vizio di omessa motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata affronta il nucleo decisivo della controversia e spiega perché la modifica edilizia contestata abbia determinato un nuovo e maggiore impatto volumetrico.
- In presenza di una condanna alla riduzione in pristino per violazione delle distanze, la circostanza che l'opera sia stata realizzata in epoca anteriore non esclude la tutela se il fatto lesivo contestato è una successiva sopraelevazione o modifica incrementativa della cubatura.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella mera contestazione della ricostruzione fattuale e della valutazione delle prove, senza indicare un effettivo errore di diritto o un'omissione motivazionale decisiva, il ricorso è destinato al rigetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01278/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01279/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01280/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01282/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01283/2025 del 20/01/2025
- ordinanza_civile · 20 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01286/2025 del 20/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →