Cassazione Penale, Sentenza n. 24701/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con conferma in appello salvo rideterminazione della pena, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per rapina aggravata e tentato omicidio, commessi in danno della persona offesa nel corso di un episodio avvenuto il 10 aprile 2024. Ha dedotto, in sintesi: 1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, perché rese quando questa era già indiziata di un reato in materia di stupefacenti e in un contesto probatoriamente collegato; 2) vizi di legge e motivazione sulla valutazione dell'attendibilità della persona offesa e degli elementi probatori (intercettazioni, GPS, ferite, oggetti rinvenuti, ecc.); 3) insussistenza della rapina o comunque carenza di prova sul denaro sottratto e sull'aggravante dell'età della vittima; 4) insussistenza del tentato omicidio per difetto di idoneità degli atti, mancanza di pericolo di vita, mancata considerazione della legittima difesa o dell'eccesso colposo, e difetto di prova del dolo; 5) desistenza volontaria o recesso attivo; 6) insussistenza dell'aggravante del nesso teleologico; 7) vizio della dosimetria della pena e del giudizio di bilanciamento; 8) illegittimità della provvisionale riconosciuta alla parte civile. Con motivi nuovi ha ribadito soprattutto la questione dell'inutilizzabilità e quella relativa al mancato compimento dell'evento più grave e al mancato trafugamento di beni, ritenendo ciò significativo ai fini delle cause di non punibilità e dell'assetto complessivo della vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo nel complesso infondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, affermando che l'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa risultava sanata dalla scelta del rito abbreviato e, comunque, la questione era nuova perché non dedotta in appello; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché sostanzialmente diretto a una rivalutazione del merito e formulato in modo promiscuo e aspecifico. Ha giudicato infondato il terzo motivo sulla rapina e sull'aggravante dell'età della vittima, richiamando i criteri di valutazione dell'attendibilità della persona offesa e il regime dell'errore sulla persona offesa per le circostanze aggravanti. Ha respinto il quarto motivo sul tentato omicidio, ribadendo che l'idoneità degli atti va valutata ex ante e che il mancato pericolo di vita non esclude il tentativo, oltre a escludere la legittima difesa e a ritenere provato il dolo sulla base delle modalità dell'azione. Ha dichiarato manifestamente infondato il quinto motivo, osservando che la desistenza non è configurabile quando il tentativo è già perfezionato e che il recesso attivo richiede una condotta oggettivamente diretta a impedire l'evento, assente nel caso concreto. Ha ritenuto inammissibile il sesto motivo per difetto di specificità. Ha respinto il settimo motivo, ritenendo congrua la pena base, l'aumento per il reato satellite e il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti. Ha dichiarato inammissibile l'ottavo motivo sulla provvisionale, perché non impugnabile per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
disposizione incriminatrice della rapina aggravata, richiamata per il capo principale oggetto di condanna e per l'aggravante dell'età della persona offesa.
art. 56 c.p.
norma sul tentativo, applicata al reato di tentato omicidio; la Corte ribadisce che l'idoneità degli atti va valutata ex ante e che il recesso attivo richiede una condotta oggettivamente impeditiva dell'evento.
art. 575 c.p.
disposizione sull'omicidio volontario, assunta come reato-fine del tentato omicidio contestato.
art. 577 c.p.
richiamato come aggravante del reato di tentato omicidio nel capo contestato.
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
reato in materia di stupefacenti che la difesa assumeva collegato, in via probatoria, ai fatti per cui si procede.
art. 438, comma 6-bis, c.p.p.
la scelta del giudizio abbreviato sana le nullità e rende non rilevabili le inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio; la Corte interpreta la nozione di divieto probatorio in senso ristretto.
art. 191, comma 1, c.p.p.
richiamato per distinguere tra inutilizzabilità ordinarie e quelle rilevanti anche nel rito abbreviato; non ogni violazione di legge probatoria integra il divieto probatorio.
art. 63, comma 2, c.p.p.
menzionato come esempio di violazione non deducibile nel rito abbreviato se la prova non rientra nella categoria delle inutilizzabilità da divieto probatorio.
art. 192 c.p.p.
norma sui criteri di valutazione della prova e degli indizi; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita la rilettura del materiale probatorio, ma solo il controllo sulla coerenza logico-giuridica della motivazione.
art. 606 c.p.p.
delimita i motivi di ricorso; la Corte esclude che si possa trasformare una censura di motivazione in una deduzione di violazione di legge per superare i limiti del sindacato di legittimità.
art. 581 c.p.p.
richiamato ai fini dell'aspecificità del motivo di ricorso cumulativo e promiscuo.
art. 591 c.p.p.
richiamato quale base dell'inammissibilità per aspecificità del motivo.
art. 59 c.p.
regola generale di imputazione delle circostanze aggravanti, che può fondarsi anche su colpa nell'errore sulla circostanza aggravante.
art. 60 c.p.
richiamato per l'errore sulla persona offesa: le aggravanti relative a età e altre qualità della vittima seguono la disciplina generale dell'imputazione delle circostanze, con esclusione dell'esonero automatico invocato dalla difesa.
art. 616 c.p.p.
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 81 c.p.
richiamato in relazione al cumulo/satellite e all'aumento di pena, osservando che l'aumento applicato era inferiore a quello massimo consentito.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato, l'inutilizzabilità delle prove non è sempre deducibile in cassazione: restano rilevabili solo quelle che dipendono dalla violazione di un vero e proprio divieto probatorio, inteso in senso ristretto, non le mere inutilizzabilità processuali derivanti da violazioni di regole di assunzione della prova.
- La questione dell'inutilizzabilità che richieda accertamenti di fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta nei gradi di merito.
- In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del compendio probatorio: il controllo della Cassazione riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non una nuova lettura degli elementi di fatto.
- L'attendibilità della persona offesa è apprezzamento riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione non presenti manifeste illogicità, contraddizioni radicali o congetture prive di base empirica.
- L'idoneità degli atti nel tentativo va valutata ex ante, con riferimento alla situazione percepibile al momento dell'azione, e non ex post sulla base del mancato verificarsi dell'evento.
- Nel tentato omicidio, la mancanza di pericolo di vita della vittima non esclude di per sé l'idoneità degli atti né il dolo, se le modalità dell'aggressione erano concretamente idonee a conseguire l'evento voluto.
- La desistenza è configurabile solo nel tentativo incompiuto; quando il tentativo è già perfezionato, può rilevare semmai il recesso attivo, che richiede una condotta oggettivamente volta a impedire l'evento.
- Il recesso attivo non si identifica con un comportamento ambiguo o opportunistico, ma presuppone un'attività positiva e causalmente apprezzabile diretta a evitare l'evento.
- Le circostanze aggravanti relative alle qualità personali della vittima, inclusa l'età, non sono escluse per il solo fatto che l'agente abbia errato sulla loro esatta determinazione, se l'errore è dovuto a colpa o non è adeguatamente escluso.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando la pena base si colloca entro un'area non eccessivamente discosta dalla media edittale; una motivazione particolarmente analitica è richiesta solo per scelte sanzionatorie sensibilmente superiori alla media.
- La statuizione sulla provvisionale in favore della parte civile, essendo meramente delibativa e non definitiva, non è di regola impugnabile per cassazione.
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