Sentenza n. 93/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 9845 del 13.8.2025, recante la reiezione della richiesta di nulla osta per sistemazione e consolidamento di scarpata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di reiezione della richiesta di nulla osta per sistemazione e consolidamento di una scarpata
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Parco Nazionale delle Cinque Terre aveva respinto la richiesta di nulla osta relativa alla sistemazione e al consolidamento di una scarpata. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dell’impugnativa, poiché aveva modificato il progetto originario per adeguarlo alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica medio tempore ottenuta. Non sono stati esaminati motivi di illegittimità sostanziale dell’atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la stessa ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse a coltivare l’impugnazione in conseguenza della modifica del progetto e dell’ottenimento medio tempore dell’autorizzazione paesaggistica. Il Collegio non ha quindi esaminato i motivi di ricorso né la legittimità del diniego. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, anche in considerazione dell’adesione dell’Avvocatura dello Stato alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel provvedimento, senza ulteriore specificazione del contenuto applicato.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione dell’impugnazione, quando risulti collegata a una modifica della situazione sostanziale e renda non più utile la decisione sul provvedimento impugnato, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
- Le spese di lite possono essere compensate quando la parte resistente aderisce alla richiesta di compensazione e la controversia viene definita per sopravvenuta carenza di interesse.
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