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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43437/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello di Roma che ha ritenuto Tassone soggetto "pericoloso" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 e, in forza di ciò, ha disposto la confisca di un immobile intestato alla Giovannelli e adibito ad abitazione familiare. La difesa censura: a) la genericità e non verificabilità degli elementi utilizzati per ricostruire la pericolosità (nota della Questura di Como, conversazioni intercettate estranee al processo, deduzioni sulla pregressa esperienza criminale); b) l'assenza di sproporzione tra il valore dell'immobile e i redditi leciti del nucleo familiare e l'illegittima utilizzazione di presunzioni per ritenere che somme in contanti versate sul conto abbiano costituito reimpiego di proventi illeciti, non essendo dimostrato il nesso diretto fra proventi specifici illeciti e il pagamento delle opere/rate di mutuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti per motivi non consentiti (le censure erano, nella sostanza, contestazioni della motivazione e non violazioni di legge). Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica e persuasiva: la pericolosità di Tassone è stata desunta da plurimi e convergenti indizi (dichiarazioni, frequentazioni, contesto familiare/sociale, modalità e reiterazione delle condotte) e la misura reale è giustificata dai versamenti in contanti non giustificati e da una vendita di terreno con modalità non chiarite. Poiché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i proponenti sono stati condannati alle spese e a versare ciascuno 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 4, comma 1, lett. b); art. 10, comma 3; art. 24

    art. 4: criterio per qualificare la "pericolosità" ai fini delle misure di prevenzione; art. 10, comma 3: limita il ricorso in Cassazione ai soli motivi di violazione di legge (esclude i vizi di mera motivazione salvo inesistenza o apparente motivazione); art. 24: impone l'onere di allegazione/prova della provenienza lecita dei beni gravati dalla confisca a carico del proposto e dei terzi interessati.

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 74 (illecita detenzione e spaccio di stupefacenti) è richiamato quale reato a cui si collega l'indiziata pericolosità ed il contesto criminale che giustifica l'applicazione delle misure di prevenzione.

  • codice di procedura penale

    art. 51, comma 3-bis; art. 606, comma 1, lett. e); art. 616

    art. 51, comma 3-bis: disciplina l'inserimento di taluni reati nel novero rilevante per misure di prevenzione; art. 606(1)(e): principio generale sul vizio di motivazione (ma la disciplina speciale delle misure di prevenzione limita la possibilità di dedurre "illogicità manifesta" in Cassazione); art. 616: conseguenze processuali dell'inammissibilità, con obbligo di condanna alle spese e possibilità di ammenda.

Massime di principio

  • Avverso decreti in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non sono in linea di principio deducibili, in sede di legittimità, le censure limitate a contestare la logica o la persuasività della motivazione, salvo il caso in cui la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
  • Per ritenere la "pericolosità" il giudice può fondarsi su plurimi indizi convergenti (precedenti condanne, conversazioni, frequentazioni, contesto familiare/sociale, modalità e reiterazione delle condotte); singole contestazioni sulla valutazione logica degli elementi difficilmente superano il vaglio di legittimità se la motivazione è articolata.
  • Nelle misure reali di prevenzione l'onere di allegazione e prova dell'origine lecita dei beni grava sul soggetto interessato e sui terzi: versamenti in contanti non giustificati, incrementi patrimoniali non spiegati e operazioni economiche dalle modalità non chiarite possono giustificare la confisca.
  • La valutazione del nesso fra patrimoni e proventi illeciti non richiede sempre l'individuazione di una singola, diretta fonte criminosa se risulta un quadro economico complessivo che evidenzia risorse non giustificate; tuttavia, la difesa deve fornire elementi concreti per dimostrare la liceità delle risorse.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è strategico trasformare le censure in profili di diritto (violazioni normative, omissioni del giudice nell'esaminare elementi decisivi) piuttosto che limitarsi a rilievi critici sulla motivazione, pena l'inammissibilità e la condanna per spese e ammende.

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