Cassazione Civile, Sentenza n. 17468/2020 del 20/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Ancona che aveva accolto l'opposizione di Angelozzi avverso il diniego di liquidazione del compenso per attività difensiva svolta in favore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio. Il ricorso per cassazione deduceva violazione dell'art. 2956 n. 2 c.c. (nel ricorso indicato come art. 2656 n. 2), sostenendo che il credito del difensore per gratuito patrocinio sarebbe soggetto alla prescrizione breve triennale presuntiva e non alla prescrizione ordinaria decennale
La decisione
Il ricorso è rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che le prescrizioni presuntive di cui all'art. 2956 n. 2 c.c. si applicano solo ai rapporti caratterizzati da assenza di formalità e assenza di documentazione scritta di pagamento. Nel caso del gratuito patrocinio la liquidazione del compenso avviene mediante richiesta scritta del difensore e decreto del giudice, con formali atti scritti e procedurali che escludono l'applicabilità della prescrizione presuntiva triennale. Sulle spese: pur essendo il pubblico ministero soccombente, la giurisprudenza impedisce la condanna dell'ufficio al pagamento delle spese processuali quando esercita poteri processuali d'ufficio nell'interesse pubblico; quindi non viene posto l'onere delle spese all'ufficio
Norme richiamate
Codice Civile, art. 2956 n. 2
La norma sulle prescrizioni presuntive opera solo per crediti nati in rapporti senza formalità; la Corte ha ritenuto che non si applica al credito del difensore liquidato con richiesta scritta e decreto giudiziale
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, artt. 84 e 170
Richiamati per ricordare che l'ufficio del pubblico ministero ha il potere di impugnazione avverso il decreto di liquidazione ma svolge tali atti in funzione processuale d'ufficio nell'interesse pubblico
R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 324 e 325
Citati come principio comparativo: gli enti pubblici pagano tramite mandati con quietanza scritta, circostanza che esclude l'applicabilità della prescrizione presuntiva anche per crediti verso pubbliche amministrazioni
Massime di principio
- Il meccanismo formale di liquidazione del compenso (richiesta scritta del difensore e decreto del giudice) esclude l'applicabilità della prescrizione presuntiva triennale prevista dall'art. 2956 n. 2 c.c.; pertanto il credito è disciplinato dalla prescrizione ordinaria
- Le prescrizioni presuntive si applicano soltanto ai rapporti senza formalità e privi di documentazione scritta comprovante il pagamento o l'obbligo di pagamento
- La presenza di procedure formali di pagamento da parte di enti o dello Stato (mandati, quietanze, decreti) paralizza in radice la presunzione che giustifichi la prescrizione breve
- Il pubblico ministero, pur potendo impugnare i decreti di liquidazione nelle materie indicate, esercita poteri processuali d'ufficio nell'interesse pubblico e, secondo consolidata giurisprudenza, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali a seguito della soccombenza
- In situazioni analoghe è opportuno verificare sempre la concreta modalità di maturazione del credito (esistenza di atto scritto, procedimento di liquidazione, ruolo di ente pubblico) per determinare quale termine di prescrizione sia applicabile
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