Cassazione Civile, Sentenza n. 9916/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoggettamento integrale alla TARI (e precedentemente TARSU/TARES) delle imprese ubicate nell'area privata dell'Interporto di Nola. Il ricorrente ha dedotto che il servizio di raccolta rifiuti non era svolto dal Comune all'interno dell'area interportuale, essendo la raccolta effettuata da società private incaricate dall'Interporto; che il 'porta a porta' comunale invocato non era mai stato avviato; che il Comune aveva richiesto una TARI elevata pur non svolgendo il servizio in zona; e che, secondo la normativa (art.1 commi 656 e 657 L.147/2013 e art.59 d.lgs. 507/1993), in caso di mancato svolgimento del servizio va applicata una riduzione obbligatoria della tariffa (fino al 20% o, se la raccolta non è effettuata per nulla in una zona, non superiore al 40%). Il ricorrente ha inoltre richiamato precedenti accordi transattivi relativi ad annualità passate e numerose pronunce di merito favorevoli.
La decisione
Ricorso accolto. La Corte ha rilevato che, per l'anno in contestazione, il Comune di Nola ha istituito il servizio ma lo ha espletato soltanto sulle strade di collegamento esterne all'Interporto, mentre la raccolta all'interno dell'area privata era assicurata da società private incaricate dall'operatore interportuale. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, se il servizio è istituito ma non concretamente svolto in una determinata 'zona', spetta una riduzione obbligatoria della tariffa ai sensi dell'art.1, commi 656 e 657 L.147/2013 (fino al 20% o fino al 40% se la raccolta non viene per nulla effettuata nella zona). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché determini in fatto la misura concreta della riduzione entro i limiti di legge. La Corte ha inoltre stabilito che l'accordo transattivo del 2010 (riduzione per le annualità 2006-2009) non vincola le annualità successive.
Norme richiamate
Legge 31 dicembre 2013, n. 147 (art. 1)
Comma 641: il presupposto è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Comma 642: soggetti passivi. Comma 656: La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina. Comma 657: Nelle zone in cui la raccolta non viene per nulla effettuata, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40 per cento della tariffa, anche in maniera graduata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.
La Corte interpreta i commi 656 e 657 come previsioni di riduzione obbligatoria (non discrezionale) della tariffa laddove il servizio non sia svolto o sia del tutto mancante in una zona; la riduzione va determinata in base a valutazioni di fatto e può arrivare fino al 40% per zone non servite.
Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (art. 59)
Rilevanza dell'onere della prova a carico del contribuente che invoca la riduzione per mancato svolgimento del servizio; la riduzione richiede accertamento specifico e mirato circa il periodo, la zona e le modalità del servizio.
Decreto legislativo n. 152/2006
Citato in ricorso ma non determinante per il principio di diritto formatosi in materia di TARI; richiamato nel contesto normativo ambientale
Delibere e atti comunali (es. delibere della Giunta Comunale nn.72/2014 e 75/2013, delibera commissariale n.90/94 art.2, delibera consiliare n.66/1998, determina dirigenziale Comune di Nola 18/05/2010)
Riferite nel ricorso; la Corte ha osservato che atti amministrativi interni e determinazioni non impediscono l'applicazione delle riduzioni obbligatorie stabilite dalla legge per anni successivi a quelli regolati da specifici accordi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (numerosi precedenti: es. Cass. nn. 36960/2021, 17334/20, 41213/2021, 23173/21, 23174/21, 34272/21 e altri)
Consolidato orientamento di legittimità secondo cui, se il servizio comunale è istituito ma non effettivamente svolto in una 'zona' di significativa estensione (anche privata ma accessibile), il contribuente ha diritto a una riduzione della tariffa (fino al 40%); la riduzione è graduata in funzione della distanza dal punto di raccolta più vicino e l'onere della prova circa la mancata erogazione grava sul contribuente.
Massime di principio
- Se il Comune istituisce il servizio di raccolta ma non lo svolge concretamente in una determinata 'zona' di significativa estensione (pubblica o privata accessibile), i contribuenti hanno diritto a una riduzione obbligatoria della TARI fino al 40% ai sensi dell'art.1, comma 657 L.147/2013.
- L'ulteriore riduzione fino al 20% prevista dal comma 656 si applica per mancato svolgimento o svolgimento in grave violazione delle norme e comporta una valutazione del giudice in base alla gravità del disservizio.
- L'onere della prova che il servizio non è stato effettivamente svolto nella zona grava sul contribuente che chiede la riduzione; il giudice territoriale valuta i fatti e determina la misura della riduzione (gradazione in funzione della distanza dal punto di raccolta).
- La riduzione prevista è di carattere tecnico/obbligatorio e non costituisce risarcimento o sanzione: opera indipendentemente da responsabilità contrattuali o colpose del Comune, e non richiede una richiesta amministrativa preventiva.
- Accordi transattivi o determinazioni amministrative che hanno fissato riduzioni per specifiche annualità non vincolano automaticamente le annualità successive.
- La TARI rimane un tributo dovuto per il servizio istituito, anche se l'utente non ne fruisce materialmente; tuttavia il legislatore ha previsto correttivi (riduzioni) per situazioni di mancata o gravemente difforme erogazione del servizio.
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