Cassazione Penale, Sentenza n. 20712/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un incidente di esecuzione. Un soggetto già beneficiario della sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza di patteggiamento per reati fiscali commessi tra il 2000 e il 2002, aveva visto revocare nel 2024 tale beneficio dalla Corte di appello in funzione di giudice dell'esecuzione, perché con successiva sentenza definitiva era stato condannato per bancarotta commessa il 9 novembre 2010, cioè entro il quinquennio rilevante ai fini dell'art. 168 c.p. L'interessato ha poi chiesto la revoca dell'ordinanza esecutiva di revoca, sostenendo che il reato del primo giudicato si era già estinto automaticamente per decorso del termine previsto dall'art. 445 c.p.p. prima dell'adozione del provvedimento di revoca, e che tale estinzione avrebbe precluso la revoca della sospensione condizionale. Ha quindi denunciato violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto quando, entro il termine di cinque anni per i delitti, il condannato commetta un nuovo delitto e che il provvedimento del giudice dell'esecuzione abbia natura meramente dichiarativa e ricognitiva di una decadenza già verificatasi ope legis. Conseguentemente, il successivo decorso del termine di estinzione del reato previsto dall'art. 445 c.p.p. non impedisce la revoca, perché l'evento rilevante è la commissione del nuovo reato nel quinquennio, non la data in cui essa viene formalmente accertata o in cui il giudice adotta l'ordinanza. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di patteggiamento da cui derivava la sospensione condizionale della pena
art. 163 c.p.
richiamato quale norma che disciplina la concessione della sospensione condizionale della pena
art. 168, comma 1, n. 1, c.p.
prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale se, nel termine di legge, il condannato commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole con pena detentiva, oppure non adempie agli obblighi imposti
art. 167 c.p.
richiamato per affermare che, decorso il termine senza cause di revoca, la pena non è eseguita e opera l'effetto estintivo
art. 133 c.p.
richiamato come criterio per la prognosi di non recidivanza ai fini della concessione del beneficio
art. 445, comma 2, c.p.p.
richiamato per sostenere che l'estinzione del reato conseguente al decorso del termine non impedisce, in presenza del nuovo reato commesso nel quinquennio, la revoca della sospensione condizionale
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena ha funzione di prevenzione speciale e di rieducazione e presuppone una prognosi favorevole di futura astensione dal reato e di adempimento degli eventuali obblighi accessori.
- La revoca della sospensione condizionale ex art. 168 c.p. opera di diritto quando il nuovo delitto rilevante è stato commesso entro il termine di legge, a prescindere dal momento in cui la relativa sentenza diviene irrevocabile o il giudice dell'esecuzione emana il provvedimento formale.
- Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e ricognitiva: accerta una decadenza già verificatasi ope legis e produce effetti retroattivi al momento in cui la condizione risolutiva si è realizzata.
- L'estinzione del reato subordinata al decorso del termine previsto dall'art. 445 c.p.p. non può essere invocata per neutralizzare la revoca della sospensione condizionale quando il fatto-reato successivo, commesso nel periodo di prova, abbia già determinato la decadenza dal beneficio.
- Ai fini della revoca della sospensione condizionale, è decisivo il fatto storico della commissione del nuovo reato nel periodo rilevante; la successiva data del giudicato o la successiva adozione del provvedimento esecutivo non sono circostanze idonee a impedire l'effetto decadenziale già prodotto per legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20686/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20688/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20689/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20690/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20692/2026 del 05/06/2026
- Sentenza penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20694/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →