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Ordinanza

Ordinanza n. 23/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del verbale dipvvf. COM-RE. Registro Ufficiale prot. 0003849 del 5 marzo 2024, emesso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando di Reggio Emilia, con esclusivo riferimento al punto sub 5); - nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso al verbale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990.

Giustizia amministrativa202400114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: punto sub 5) del verbale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia del 5 marzo 2024, nonché gli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento del verbale emesso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, limitatamente al punto sub 5), e degli atti antecedenti, preparatori, presupposti, conseguenti o comunque connessi, richiamando l’art. 7 della legge n. 241/1990. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto delle censure di merito formulate contro il verbale. Il TAR rileva che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione e dispone quindi un aggiornamento delle parti sulla situazione della controversia.

La decisione

Il TAR non decide il merito del ricorso e dispone incombenti istruttori. La società ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dichiarare motivatamente se persista l’interesse alla decisione di merito; in caso positivo, deve aggiornare e documentare la situazione attuale della vicenda, indicando gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Anche le amministrazioni resistenti devono verificare la completezza della difesa, integrarla se necessario e riferire su fatti o atti sopravvenuti, nonché su eventuali elementi idonei a far ritenere cessata la materia del contendere o sopravvenuta la carenza di interesse. Il giudice avverte che l’inerzia rispetto agli incombenti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., come elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse; in particolare, la persistente inerzia della parte ricorrente dopo un’ordinanza istruttoria diretta ad accertare l’attualità dell’interesse può condurre alla dichiarazione di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La causa non è calendarizzata per la trattazione nel merito fino agli adempimenti richiesti.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    È richiamato nel ricorso con riferimento agli atti antecedenti, preparatori, presupposti, conseguenti o connessi al verbale; l’ordinanza non esamina nel merito la relativa censura.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso; il giudice può applicarlo quando l’inerzia della parte, anche dopo un’ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell’interesse, manifesti in modo implicito ma inequivoco il disinteresse alla decisione.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento processuale delle parti e la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori possono essere valutati dal giudice anche come elementi di prova.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata ottemperanza agli incombenti può essere considerata nella valutazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando non risulti un’attività processuale recente idonea a dimostrare la permanenza dell’interesse alla decisione, il giudice può disporre un’apposita verifica istruttoria, chiedendo alle parti di aggiornare la situazione della controversia e di riferire sui fatti o atti sopravvenuti.
  • La persistente inerzia della parte ricorrente dopo un’ordinanza istruttoria espressamente diretta ad accertare la permanenza dell’interesse può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca del disinteresse attuale alla definizione del giudizio e condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel valutare la permanenza dell’interesse a ricorrere, il giudice può attribuire rilievo probatorio al comportamento processuale delle parti e alla mancata ottemperanza agli incombenti istruttori, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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