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Ordinanza

Ordinanza n. 1044/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto al ricorso n. 1366 del 2026: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione Terza) n. 1962/2025, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 1719 del 2026: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione Terza) n. 1962/2025, resa tra le parti, per l’annullamento del decreto n. 216 del 22.12.2022 con il quale il Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Toscana, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, ha dichiarato l’“Ex Batteria Capo Poro” sita in Campo nell’Elba (LI), Località Capo Poro di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42.

Giustizia amministrativa202601366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. III, che aveva annullato il decreto ministeriale di dichiarazione dell’interesse culturale dell’“Ex Batteria Capo Poro”

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria del complesso immobiliare aveva impugnato il decreto n. 216 del 22 dicembre 2022, con il quale la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale aveva dichiarato l’“Ex Batteria Capo Poro”, sita nel Comune di Campo nell’Elba, di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004. Il TAR Toscana aveva accolto il ricorso, annullando il vincolo per vizi procedimentali. Il Ministero della Cultura, l’Agenzia del Demanio e l’Ente Parco hanno proposto appello, deducendo plurime censure in diritto sulla correttezza della ricostruzione del vizio procedurale operata dal TAR e sulla rilevanza di tale vizio alla luce della disciplina complessiva di tutela culturale e paesaggistica applicabile al compendio. Il Comune di Campo nell’Elba ha proposto un separato appello avverso la medesima sentenza. In sede cautelare, gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza. Hanno prospettato il periculum in mora derivante dal rischio che, in assenza di un vincolo efficace, interventi edilizi o il mutamento della proprietà possano incidere irreversibilmente sull’integrità di un complesso di potenziale rilevanza storico-militare e paesaggistica. La società appellata ha dedotto, in senso contrario, il pregiudizio derivante dall’impossibilità di completare opere di straordinaria manutenzione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli, in quanto proposti contro la medesima sentenza, e ha accolto le istanze cautelari. In base a una sommaria delibazione, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché le censure degli appellanti mettono in discussione la portata effettiva e la rilevanza del vizio procedurale individuato dal TAR e richiedono una lettura sistemica della disciplina di tutela culturale e paesaggistica. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente il rischio, potenzialmente irreversibile, di compromissione dell’integrità del complesso in assenza del vincolo, rispetto al pregiudizio dedotto dalla società. Le opere di straordinaria manutenzione risultavano infatti comunque subordinate al rilascio dei necessari titoli autorizzativi, inclusi quelli richiedenti il parere dell’Ente Parco, la cui mancanza era già stata riconosciuta dal TAR come ostativa anche in sede cautelare. Il danno della società è stato quindi ritenuto non attuale e irreparabile, mentre è stata valorizzata l’esigenza pubblica di conservare la situazione materiale del bene sino alla decisione di merito. Il Collegio ha inoltre considerato il prolungato periodo di inerzia amministrativa, ritenendo meno persuasiva la prospettazione di un danno collegato al mero trascorrere del tempo. È stata disposta la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, con conseguente riespansione degli effetti del decreto di vincolo del 2022, e la fissazione dell’udienza di merito nell’ultimo trimestre del 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004

    di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42

    Costituisce la base normativa della dichiarazione di interesse culturale del complesso immobiliare; l’ordinanza non ne definisce in via definitiva l’interpretazione, limitandosi a rilevare la necessità di una lettura sistemica della disciplina di tutela culturale e paesaggistica.

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale posta a fondamento della fase cautelare d’appello.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, il fumus boni iuris può sussistere quando le censure prospettate mettono seriamente in discussione la ricostruzione, da parte del giudice di primo grado, della portata e della rilevanza di un vizio procedimentale incidente su un provvedimento di tutela culturale.
  • Nel bilanciamento cautelare, il rischio di interventi edilizi o di modifiche proprietarie suscettibili di compromettere irreversibilmente l’integrità di un bene di potenziale rilevanza storico-culturale e paesaggistica può prevalere sul pregiudizio economico-organizzativo del proprietario, quando le opere da questo prospettate restano comunque subordinate al rilascio di titoli autorizzativi.
  • Il pregiudizio derivante dall’impossibilità di eseguire opere non autorizzabili in assenza dei necessari titoli non integra, allo stato, un danno attuale e irreparabile idoneo a prevalere sull’esigenza pubblica di conservare il bene nella sua integrità sino alla definizione del giudizio.
  • La sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza che ha annullato un vincolo di tutela determina la riespansione degli effetti del provvedimento amministrativo di vincolo, fino alla decisione di merito sull’appello.
  • Nel bilanciamento cautelare, un prolungato periodo di inerzia amministrativa può rendere meno persuasiva la prospettazione di un danno derivante dal mero ulteriore trascorrere del tempo.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelareAppello
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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