Sentenza n. 380/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Brescia che aveva respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 19 marzo 2023. Il diniego era fondato su due autonome ragioni: la carenza del requisito reddituale e la pericolosità sociale, desunta da una condanna definitiva alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, nonché da due recenti deferimenti all’autorità giudiziaria per rifiuto di fornire le generalità e oltraggio a pubblico ufficiale. Con un unico motivo la ricorrente ha dedotto errore di diritto, violazione dell’art. 5, commi 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998 e carenza di motivazione. Ha sostenuto, da un lato, che la condanna fosse risalente e che la successiva condotta fosse conforme all’ordinamento, in assenza di ulteriori denunce o procedimenti penali; dall’altro, ha affermato di aver sempre lavorato, sebbene irregolarmente e senza documentazione reddituale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo autonome e entrambe decisive le due ragioni poste a fondamento del diniego. Quanto al requisito reddituale, ha affermato che il possesso di un reddito minimo, proveniente da fonti lecite, è condizione necessaria per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. Per il lavoro autonomo, l’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 richiede un reddito annuo superiore al livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Le verifiche presso INPS e Agenzia delle Entrate avevano evidenziato l’assenza di redditi dal 2011 al 2021 e, per il 2023, soltanto 483 euro da lavoro dipendente e 562 euro da collaborazione. L’attività lavorativa svolta in nero non è stata ritenuta idonea a comprovare il requisito, poiché il permesso presuppone un rapporto di lavoro regolare e la soluzione contraria incentiverebbe il lavoro irregolare. Quanto alla pericolosità sociale, il reato di sfruttamento della prostituzione rientra tra quelli direttamente ostativi al rilascio o rinnovo del permesso ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Per tali reati la valutazione di pericolosità è compiuta direttamente dal legislatore e determina una preclusione automatica, salvo il bilanciamento con vincoli familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29 del testo unico sull’immigrazione. Nel caso concreto non risultavano vincoli familiari qualificati, essendo stata dedotta soltanto la presenza di una sorella, peraltro rientrata in Nigeria. Il diniego è stato quindi qualificato come atto dovuto, comunque sorretto anche da una valutazione concreta basata sulla condanna, sui recenti comportamenti illeciti e sull’assenza di redditi. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998
che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, (…) per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero (…) per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite
La condanna per i reati indicati, tra cui lo sfruttamento della prostituzione, costituisce preclusione automatica al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, salvo il bilanciamento con vincoli familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29 del medesimo testo unico.
art. 5, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
È stato richiamato dalla ricorrente, ma la decisione non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.
art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998
proveniente da fonti lecite
Per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo lo straniero deve dimostrare un reddito annuo proveniente da fonti lecite e superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
art. 29 d.lgs. 286/1998
I vincoli familiari possono imporre un bilanciamento tra pubblica sicurezza e vita familiare soltanto quando siano rilevanti secondo la disciplina del ricongiungimento familiare; la mera presenza di un familiare non costituisce garanzia assoluta contro il diniego.
art. 3, comma 1, n. 8, l. 75/1958
La condanna per sfruttamento della prostituzione integra una delle fattispecie di reato direttamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno.
Massime di principio
- Il possesso di un reddito minimo, proveniente da fonti lecite, costituisce una condizione soggettiva necessaria per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale.
- Per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, il reddito deve essere dimostrato secondo i parametri stabiliti dall’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998; l’attività lavorativa svolta in nero non è idonea a surrogare la prova del reddito proveniente da fonti lecite.
- La condanna per un reato rientrante tra quelli direttamente ostativi indicati dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 determina una preclusione automatica al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, poiché la valutazione di pericolosità sociale è stata compiuta a monte dal legislatore.
- In presenza di una condanna per reato ostativo, il Questore deve effettuare un bilanciamento con la vita familiare soltanto quando sussistano vincoli familiari qualificati e rilevanti ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 286/1998; la mera presenza di un familiare sul territorio non costituisce uno scudo assoluto contro il diniego.
- Quando il diniego del permesso di soggiorno è fondato su più ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggere autonomamente l’esito, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a confermare il provvedimento; nella fattispecie, il difetto reddituale e la pericolosità sociale sono stati ritenuti entrambi immuni dalle censure.
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