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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40376/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la concessione della sospensione condizionale della pena, rilevando che l'imputata aveva precedenti condanne (quattro in totale) e che per due di esse le era già stata concessa la sospensione condizionale; pertanto la nuova concessione sarebbe contraria alle regole di cui all'art. 164 cod. pen. e non si poteva ritenere positiva la prognosi sulla futura condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'imputata aveva già usufruito in due precedenti condanne del beneficio della sospensione condizionale, per cui la terza concessione era viziata ai sensi dell'art. 164 cod. pen. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che concedeva la sospensione condizionale della pena, eliminando detto beneficio; il resto della condanna è rimasto inalterato.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che la sospensione condizionale della pena non può essere riconcessa quando il condannato abbia già usufruito del beneficio in precedenti condanne, con conseguente nullità della concessione effettuata per la terza volta

  • art. 186, comma 2, lett. c) Codice della Strada

    Richiamato solo come titolo della precedente condanna (patteggiamento) che ha dimostrato l'effettivo utilizzo del beneficio in passato; non è stata fatta un'interpretazione normativa della norma del Codice della Strada nel provvedimento impugnato

Massime di principio

  • Prima di concedere la sospensione condizionale della pena il giudice deve verificare attentamente la fedina penale e le precedenti concessioni del beneficio; la ripetuta concessione in presenza di precedenti concessioni può essere illegittima
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte della decisione che ha erroneamente concesso un beneficio quando sia possibile eliminare direttamente l'errore senza necessità di nuovo esame di merito
  • L'esistenza di precedenti condanne con già concessa la sospensione è elemento ostativo sia per motivi di legalità (rispetto dell'art. 164) sia perché induce a una prognosi negativa sulla futura condotta
  • Il pubblico ministero può chiedere la cassazione quando ritiene che la concessione del beneficio sia contraria a norme imperative; se il vizio è accertabile documentalmente la Corte può correggere direttamente la decisione impugnata

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