Direttiva 2020/700
Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2020/700 interviene in via emergenziale per far fronte alle difficoltà di recepimento delle direttive ferroviarie del 2016 causate dalla pandemia di COVID-19. Proroga al 31 ottobre 2020 i termini di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 e adegua di conseguenza le date di abrogazione delle precedenti direttive del 2004 e del 2008. Introduce inoltre un meccanismo di allineamento degli atti delegati e una procedura d'urgenza, garantendo nel frattempo la continuità applicativa delle norme previgenti nei Paesi che si avvalgono della proroga.
Proroga fino al 31 ottobre 2020 dei termini di recepimento delle direttive ferroviarie (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 a causa della pandemia di COVID-19, con adeguamento delle correlate date di applicazione e abrogazione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea in quanto destinatari dell'obbligo di recepire le modifiche alle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798. Incide sul settore ferroviario, in particolare su interoperabilità e sicurezza delle ferrovie, e sui rapporti tra Agenzia ferroviaria dell'Unione europea, Commissione, autorità nazionali preposte alla sicurezza e operatori del settore. Rileva per gli Stati membri che avevano già prorogato al 16 giugno 2020 il termine di recepimento e che intendano avvalersi di un'ulteriore proroga fino al 31 ottobre 2020, previa comunicazione entro il 29 maggio 2020.
Proroga dei termini di recepimento delle direttive ferroviarie 2016/797 e 2016/798
La direttiva (UE) 2020/700 è un intervento emergenziale adottato in risposta alle difficoltà generate dalla pandemia di COVID-19 nel completamento del recepimento delle nuove regole ferroviarie dell'Unione. L'atto modifica le direttive (UE) 2016/797 sull'interoperabilità ferroviaria e (UE) 2016/798 sulla sicurezza ferroviaria, prorogando i termini di recepimento e coordinando le conseguenze sulle date di applicazione delle nuove norme e di abrogazione delle direttive previgenti.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che alcuni Stati membri, pur avendo già beneficiato della possibilità di prorogare di un anno il recepimento delle direttive del 2016, hanno incontrato ulteriori ostacoli per via della situazione straordinaria legata al COVID-19. Senza una nuova proroga, si sarebbe determinata incertezza giuridica per industria ferroviaria, autorità nazionali e Agenzia ferroviaria dell'Unione europea quanto alle norme applicabili in materia di interoperabilità e sicurezza.
Modifiche alla direttiva (UE) 2016/797
La direttiva modifica l'articolo 54 della direttiva (UE) 2016/797, precisando il regime transitorio relativo alle competenze dell'Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in materia di autorizzazioni. Nei casi in cui gli Stati membri abbiano notificato la proroga al 16 giugno 2020, le autorità nazionali possono continuare a rilasciare autorizzazioni ai sensi della direttiva 2008/57/CE fino a tale data; ove sia stata notificata l'ulteriore proroga introdotta dalla direttiva 2020/700, tale facoltà è estesa fino al 31 ottobre 2020.
Viene inoltre inserito nell'articolo 57 il paragrafo 2 bis, che consente agli Stati membri che avevano già prorogato il recepimento di differirlo ancora fino al 31 ottobre 2020. Le misure di recepimento si applicano da quella data e la relativa comunicazione all'Agenzia e alla Commissione deve essere effettuata entro il 29 maggio 2020.
Infine, all'articolo 58, primo comma, la data di abrogazione della direttiva 2008/57/CE è spostata al 31 ottobre 2020.
Modifiche alla direttiva (UE) 2016/798
Analogamente, la direttiva modifica la direttiva (UE) 2016/798. All'articolo 31, paragrafo 3, è prorogato fino al 31 ottobre 2020 il periodo durante il quale le autorità nazionali possono continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE negli Stati membri che hanno notificato l'ulteriore proroga.
All'articolo 33 è inserito il paragrafo 2 bis, che consente la proroga del termine di recepimento fino al 31 ottobre 2020, con efficacia delle misure nazionali da quella data e obbligo di notifica entro il 29 maggio 2020.
All'articolo 34, primo comma, la data di abrogazione della direttiva 2004/49/CE è conseguentemente spostata al 31 ottobre 2020.
Allineamento degli atti delegati e procedura d'urgenza
Per evitare disallineamenti tra il nuovo calendario di recepimento e gli atti delegati adottati in base alla direttiva (UE) 2016/798, viene inserito l'articolo 6 bis, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguarne le date di applicazione al termine di recepimento riveduto.
L'articolo 27 è integrato con un nuovo paragrafo 7, che attribuisce tale potere alla Commissione dal 28 maggio 2020 al 31 ottobre 2020. Inoltre, l'articolo 27 bis disciplina una procedura d'urgenza: gli atti delegati entrano in vigore immediatamente e si applicano fino all'eventuale sollevazione di obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio; in caso di obiezione, la Commissione deve abrogare immediatamente l'atto.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari dell'atto e devono quindi adottare le misure necessarie per assicurare la proroga e l'allineamento del proprio quadro normativo interno entro i termini previsti.
Disposizioni principali
Ragioni e obiettivo della modifica
La direttiva interviene a causa della situazione straordinaria e imprevedibile determinata dall'epidemia di COVID-19, che ha reso difficile per alcuni Stati membri completare in tempo il recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798. L'obiettivo è evitare incertezza giuridica per industria ferroviaria, autorità nazionali e Agenzia, consentendo una proroga limitata del periodo di transizione.
Proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797
All'articolo 57 della direttiva (UE) 2016/797 è inserito il paragrafo 2 bis: gli Stati membri che avevano già prorogato il recepimento ai sensi del paragrafo 2 possono prorogarlo ulteriormente fino al 31 ottobre 2020; le misure di recepimento si applicano da tale data; la comunicazione all'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea e alla Commissione deve essere effettuata entro il 29 maggio 2020.
Continuità applicativa e competenze dell'Agenzia nella direttiva (UE) 2016/797
All'articolo 54, paragrafo 4, è previsto che, per gli Stati membri che non hanno notificato la proroga, l'Agenzia svolga i compiti di autorizzazione dal 16 giugno 2019; per gli Stati membri che hanno notificato la proroga al 16 giugno 2020, le autorità nazionali possono continuare a rilasciare autorizzazioni ai sensi della direttiva 2008/57/CE fino al 16 giugno 2020; per quelli che notificano la ulteriore proroga ai sensi del nuovo paragrafo 2 bis, tale facoltà è estesa fino al 31 ottobre 2020.
Abrogazione della direttiva 2008/57/CE
All'articolo 58, primo comma, della direttiva (UE) 2016/797 la data di abrogazione della direttiva 2008/57/CE è sostituita da 31 ottobre 2020, in coerenza con la proroga del recepimento.
Proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/798
All'articolo 33 della direttiva (UE) 2016/798 è inserito il paragrafo 2 bis: gli Stati membri che avevano già prorogato il recepimento ai sensi del paragrafo 2 possono prorogarlo ulteriormente fino al 31 ottobre 2020; le misure di recepimento si applicano da tale data; la notifica all'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea e alla Commissione deve avvenire entro il 29 maggio 2020.
Continuità applicativa e competenze dell'Agenzia nella direttiva (UE) 2016/798
All'articolo 31, paragrafo 3, è stabilito che, per gli Stati membri non notificanti, l'Agenzia svolge i compiti di certificazione dal 16 giugno 2019; per gli Stati membri che avevano notificato la proroga al 16 giugno 2020, le autorità nazionali possono continuare a rilasciare certificati conformemente alla direttiva 2004/49/CE fino al 16 giugno 2020; per quelli che notificano la ulteriore proroga ai sensi del nuovo paragrafo 2 bis, tale facoltà è estesa fino al 31 ottobre 2020.
Allineamento degli atti delegati alla nuova scadenza
È inserito l'articolo 6 bis nella direttiva (UE) 2016/798, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per allineare le date di applicazione degli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, con il termine di recepimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis.
Delega e procedura d'urgenza
All'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/798 è aggiunto il paragrafo 7, che attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 6 bis dal 28 maggio 2020 al 31 ottobre 2020. È inoltre inserito l'articolo 27 bis, che prevede una procedura d'urgenza: gli atti delegati entrano immediatamente in vigore e si applicano finché non siano sollevate obiezioni; la notifica deve motivare il ricorso all'urgenza; Parlamento europeo e Consiglio possono opporsi secondo la procedura ordinaria e, in tal caso, la Commissione abroga immediatamente l'atto.
Abrogazione della direttiva 2004/49/CE
All'articolo 34, primo comma, della direttiva (UE) 2016/798 la data di abrogazione della direttiva 2004/49/CE è spostata dal 16 giugno 2020 al 31 ottobre 2020.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri sono i soli destinatari dell'atto.
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