Sentenza del 09/06/2017 n. 14373 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Art. 16-bis della l. n. 289 del 2002 - Estensione alla definizione ex art. 9-bis della stessa legge delle norme dettate per la riscossione dei debiti iscritti a ruolo - Incidenza sull'effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento - Esclusione - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava il diniego di definizione dei ritardati o omessi versamenti, sostenendo, con quattro motivi, il difetto di motivazione dell'atto e la violazione degli artt. 9-bis e 16-bis della legge n. 289/2002. Aveva versato soltanto la prima rata del condono e pretendeva che tale pagamento fosse sufficiente a perfezionare la definizione, con conseguente esclusione o limitazione delle sanzioni. Sosteneva inoltre che l'art. 16-bis, estendendo all'art. 9-bis alcune disposizioni previste per altri condoni, imponesse un'equiparazione tra le diverse forme di definizione agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego, poiché indicava chiaramente il mancato perfezionamento della definizione per versamenti carenti e consentiva alla contribuente di esercitare il diritto di difesa. Nel merito, ha confermato che la definizione ex art. 9-bis della legge n. 289/2002 si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute; il pagamento della sola prima rata non è sufficiente. Il mancato pagamento anche di una rata determina quindi il mancato perfezionamento della definizione e il recupero delle sanzioni. L'art. 16-bis non modifica tale requisito, ma riguarda soltanto le modalità agevolate di riscossione delle somme dovute. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.200 oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
La definizione agevolata dei ritardati o omessi versamenti si perfeziona con l'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti.
La norma richiede il pagamento completo e tempestivo delle somme dovute. Il versamento della sola prima rata, o il pagamento parziale, non perfeziona il condono e non consente di conservare il beneficio sulle sanzioni.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le disposizioni previste per altre forme di condono, che in determinati casi ammettono il perfezionamento anche senza pagamento integrale, hanno natura eccezionale e non sono applicabili analogicamente alla definizione ex art. 9-bis.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16-bis, comma 1-bis
L'estensione delle disposizioni dell'art. 16-bis alle somme dovute per il mancato pagamento delle rate del condono ex art. 9-bis riguarda esclusivamente l'agevolazione e la semplificazione della riscossione. Non modifica la condizione sostanziale dell'integrale pagamento necessaria per ottenere l'effetto estintivo dell'obbligazione e la non applicazione delle sanzioni.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
In caso di mancato perfezionamento del condono, restano applicabili le sanzioni per omesso o tardivo versamento, calcolate sull'obbligazione tributaria originaria.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Il provvedimento amministrativo deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione. Nel caso esaminato, il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali e il conseguente accertamento delle somme dovute per omessi o tardivi versamenti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e il recupero delle somme risultanti non versate o versate tardivamente.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata prevede espressamente il pagamento integrale delle somme entro termini determinati, il pagamento parziale o della sola prima rata non è normalmente sufficiente a conservare il beneficio.
- Le regole favorevoli previste per una specifica forma di condono non possono essere estese per analogia ad altre forme di definizione, perché le norme di condono sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente.
- Una norma che estende modalità di riscossione o agevolazioni procedurali non modifica automaticamente le condizioni sostanziali richieste per perfezionare il condono.
- Se il condono non si perfeziona, l'amministrazione può recuperare l'imposta residua e applicare le sanzioni riferite all'obbligazione tributaria originaria, salvo diverse disposizioni espresse.
- Un diniego è sufficientemente motivato quando indica in modo comprensibile la ragione ostativa, come il mancato o insufficiente pagamento, permettendo al contribuente di comprendere la decisione e predisporre la difesa.
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