Cassazione Civile, Ordinanza n. 27099/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto denominato "Accordo quadro per l'acquisto di metalli preziosi" concluso il 25 aprile 2017, con il quale una società si obbligava a vendere e custodire oro fino a un valore massimo di 50.000 euro, prevedendo un c.d. Importo di Apertura Deposito (IAD) di 4.000 euro anticipato dal cliente. La società sosteneva che, a fronte di acquisti rateali solo parziali di oro e della successiva comunicazione del cliente di trasferire il metallo acquistato a terzi, fosse rimasto un residuo di IAD di 3.200 euro sul quale andava applicata l'IVA, sicché il cliente le doveva 575,30 euro. Il cliente si era opposto sostenendo che nulla fosse dovuto a tale titolo. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda; il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto qualificando l'IAD come caparra penitenziale non assoggettabile a IVA. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici ex art. 1362 c.c., sostenendo che il tribunale aveva trascurato il dato letterale del contratto, che qualificava l'IAD come deposito cauzionale in conto acquisto futuro di metalli preziosi e prevedeva espressamente l'applicazione dell'IVA sul residuo trattenuto; inoltre sosteneva che il comportamento successivo delle parti confermava tale lettura e che la clausola non collegava la ritenzione del deposito all'esercizio di un recesso da parte del cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione, nonostante il valore della causa inferiore a 1.100 euro, perché la controversia derivava da un contratto concluso secondo le modalità dell'art. 1342 c.c. Tuttavia ha dichiarato inammissibile l'unico motivo: l'interpretazione del contratto è attività di fatto riservata al giudice di merito e la censura per violazione dei canoni ermeneutici non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura della clausola. La Corte ha aggiunto che la lettura del tribunale era plausibile, poiché il testo contrattuale collegava l'IAD all'acquisto futuro di oro e prevedeva un meccanismo di trattenuta del deposito in caso di mancato raggiungimento delle soglie di acquisto entro i termini, funzione compatibile con una caparra penitenziale. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge, quando investe l'interpretazione contrattuale, richiede la puntuale indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 113, comma 2, c.p.c.
La Corte ha escluso che il giudice di pace avesse pronunciato secondo equità, poiché la causa derivava da un rapporto giuridico relativo a un contratto concluso secondo le modalità dell'art. 1342 c.c.
art. 1342 c.c.
Il contratto era stato concluso mediante condizioni generali predisposte da una parte; tale circostanza ha impedito di ricondurre la decisione del giudice di pace alla pronuncia secondo equità.
art. 1362 c.c.
Il canone letterale e il comportamento complessivo delle parti devono essere valutati dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una propria lettura a una delle interpretazioni plausibili della clausola.
artt. 1362 e ss. c.c.
La violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale è censurabile solo se il ricorrente indica specificamente quali regole siano state disattese e in che modo, non quando si limita a sostenere che sia preferibile una diversa interpretazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro del contributo unificato cui si ricollega l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve nella mera contrapposizione tra due letture alternative della clausola.
- Per dedurre utilmente la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. occorre indicare specificamente quale regola interpretativa sia stata disattesa e in quale passaggio motivazionale il giudice se ne sia discostato.
- Quando il testo negoziale consente più interpretazioni plausibili, il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura a quella adottata dal giudice di merito, purché quest'ultima sia coerente con il dato letterale complessivo.
- Se una clausola prevede la perdita di una somma anticipata in caso di mancato raggiungimento di determinate soglie di acquisto entro termini prefissati, è plausibile la qualificazione della somma come strumento di incentivazione e di indennizzo assimilabile alla caparra penitenziale.
- L'assoggettabilità a IVA non discende dalla mera qualificazione contrattuale attribuita dalle parti, ma dalla natura concreta dell'operazione secondo la disciplina legale applicabile.
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