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Sentenza

Sentenza del 19/11/2018 n. 2673 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito di lavoro - fringe benefit - copertura di spese legali in processo penale - l. n. 231/01 - non è tale - imponibilità - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla società per sostenere le spese legali dell'amministratore in un processo penale. L'Amministrazione riteneva che tale pagamento costituisse un vantaggio personale imponibile, assimilabile a un fringe benefit. Il contribuente ha invece sostenuto che le spese erano state sostenute nell'interesse della società, poiché il procedimento penale riguardava fatti per i quali anche la società avrebbe potuto essere chiamata a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

La decisione

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria non è stata accolta. Il pagamento delle spese legali non è stato qualificato come provento imponibile o fringe benefit in favore dell'amministratore, perché collegato anche alla tutela dell'interesse della società e alla possibile responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Di conseguenza, l'imponibilità fiscale non consegue automaticamente alla mera intestazione del pagamento all'amministratore.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 231/2001

    La possibile responsabilità amministrativa della società per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio può giustificare la partecipazione dell'ente alla difesa e il sostenimento delle spese legali, escludendo che il pagamento rappresenti necessariamente un vantaggio personale dell'amministratore.

  • Norme sul reddito di lavoro dipendente e sui fringe benefit

    Una somma pagata dal datore o dalla società in favore di un amministratore è imponibile solo se costituisce un effettivo arricchimento personale collegato al rapporto di lavoro o alla carica. Non è invece imponibile quando il pagamento è sostenuto principalmente nell'interesse della società e non attribuisce un beneficio personale autonomo.

Massime di principio

  • La copertura di spese legali da parte della società non costituisce automaticamente un fringe benefit imponibile per l'amministratore: occorre verificare chi trae l'interesse sostanziale dalla difesa.
  • Quando il procedimento penale può comportare anche la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, le spese legali possono essere considerate riferibili alla tutela della società, oltre che a quella della persona fisica.
  • Per escludere l'imponibilità è importante dimostrare il collegamento tra le spese, i fatti commessi nell'esercizio delle funzioni e l'interesse o il possibile coinvolgimento della società nel procedimento.
  • La valutazione deve essere concreta: se la società sostiene spese esclusivamente personali dell'amministratore, prive di utilità o collegamento con la difesa dell'ente, il pagamento può invece essere qualificato come compenso o fringe benefit imponibile.

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