Cassazione Civile, Ordinanza n. 21309/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento relativo alle sanzioni IRES-IVA per l'anno d'imposta 2005, contestando l'elusività di un contratto di affitto d'azienda stipulato tra una società controllante e una controllata. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi conferma in CTR. In Cassazione l'Agenzia proponeva un unico motivo contro la sentenza regionale; la società resisteva con controricorso e proponeva anche ricorso incidentale condizionato con quattro motivi. Nel corso del giudizio, la società depositava memoria chiedendo l'estinzione del processo, deducendo che l'Agenzia aveva annullato parzialmente in autotutela l'avviso e che essa aveva aderito alla definizione agevolata della residua pretesa, versando la prima rata dopo essersi avvalsa della rimessione in termini prevista per le sanzioni oggetto di annullamento o revoca parziali.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla società circa l'annullamento parziale in autotutela e il successivo pagamento della prima rata della definizione agevolata. Ha ritenuto integrata la fattispecie estintiva prevista dall'art. 2-quater, comma 1-sexies, del d.l. n. 564/1994, considerando la memoria della contribuente come implicita rinuncia ai motivi del ricorso incidentale condizionato, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate e ha escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, poiché la definizione dipendeva da fatti sopravvenuti e non dall'esito del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
art. 2-quater, comma 1-sexies, d.l. 30 settembre 1994, n. 564
consente la rimessione in termini del contribuente per la definizione agevolata delle sanzioni relative ad atti oggetto di annullamento o revoca parziali, purché vi sia rinuncia al ricorso; la Corte ritiene che la richiesta della contribuente valga come implicita rinuncia ai motivi del ricorso incidentale condizionato.
art. 372 c.p.c.
la documentazione prodotta in sede di legittimità può essere considerata quando la controparte non eccepisca la mancata notificazione del relativo deposito.
art. 46 del processo tributario
in caso di estinzione del processo, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da motivi sopravvenuti e non dal rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata solo per escluderne l'applicazione nel caso concreto.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle sanzioni dopo annullamento o revoca parziale dell'atto può determinare l'estinzione del giudizio se il contribuente aderisce alla procedura e rinuncia, anche implicitamente, alle impugnazioni ancora pendenti.
- In sede di legittimità, la documentazione sopravvenuta può essere valutata quando la controparte non contesti specificamente il difetto di notificazione del deposito.
- Quando il processo si estingue per fatti sopravvenuti, le spese seguono la regola speciale del processo tributario e restano a carico di chi le ha anticipate.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto se la definizione del giudizio deriva da eventi successivi indipendenti dall'esito del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21160/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21161/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21163/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21164/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21165/2022 del 05/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →