Cassazione Civile, Ordinanza n. 32386/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IVA, IRPEF, IRAP, addizionali e accessori relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010, con cui l'Amministrazione aveva ricostruito il reddito d'impresa della società e lo aveva imputato per trasparenza ai soci ex art. 5 TUIR. I contribuenti avevano impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, la nullità per difetto di valida sottoscrizione, poiché gli avvisi risultavano firmati dal capo ufficio controlli in luogo del capo area accertamento e, secondo i giudici di merito, senza prova di una valida delega e del corretto esercizio del potere sostitutivo. L'Agenzia, con un unico motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la firma fosse valida in quanto proveniente da funzionario delegato con atto dispositivo interno n. 23/2012, e che la CTR avesse errato nel ritenere insufficiente la delega o nel pretendere la prova di ulteriori condizioni di fatto per la legittima sottoscrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di avvisi di accertamento per imposte sui redditi e IVA, quando la firma non proviene dal titolare dell'ufficio, l'Amministrazione deve dimostrare non solo l'esistenza della delega ma anche il suo corretto esercizio nel caso concreto, soprattutto se la delega stessa contiene limiti di valore o altre delimitazioni interne del potere di firma. Nel caso esaminato, la delega esisteva, ma il sottoscrittore aveva firmato atti al di fuori dello scaglione di valore attribuitogli; pertanto la CTR ha correttamente dichiarato la nullità degli avvisi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di lite e con esclusione dell'ulteriore contributo unificato nei termini indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
sottoscritti a pena di nullità
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la mancata prova della valida delega o del suo corretto esercizio determina la nullità dell'atto.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
richiama implicitamente il citato art. 42
La disciplina della sottoscrizione e della nullità prevista per le imposte sui redditi si applica anche agli avvisi IVA mediante rinvio alla normativa sull'accertamento delle imposte dirette.
art. 5 TUIR
Il reddito d'impresa accertato alla società è imputato per trasparenza ai soci pro quota.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato dall'Agenzia, per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 366, comma 1 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità del ricorso è stata disattesa perché il ricorso indicava adeguatamente la ratio decidendi censurata e la norma asseritamente violata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei termini richiamati in sentenza.
Massime di principio
- In materia di avvisi di accertamento, la sottoscrizione da parte di un funzionario diverso dal titolare dell'ufficio è valida solo se l'Amministrazione prova l'esistenza della delega e il rispetto dei limiti e delle condizioni fissati dalla stessa.
- Quando la legge prevede espressamente la nullità per difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo, non opera la mera presunzione generale di riferibilità dell'atto all'ufficio; incombe all'Amministrazione la prova positiva della legittimazione del firmatario.
- La delega di firma interna può essere conferita anche con atti organizzativi generali e non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, ma il concreto esercizio del potere deve rientrare nell'ambito oggettivo delimitato dalla delega stessa.
- Il principio della riferibilità dell'atto all'organo si applica solo in contesti in cui la legge non commina la nullità per l'omessa o illegittima sottoscrizione; negli avvisi di accertamento tributario, invece, prevale la disciplina speciale di invalidità.
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