Sentenza n. 2339/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio mantenuto dal Comune sull’istanza volta all’avvio di verifiche sui canoni di affitto applicati dal titolare dell’autorizzazione unica per il centro commerciale e all’eventuale esercizio dei poteri sanzionatori
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, operante da otto anni in un locale del centro commerciale Poseidon, ha dedotto che la società titolare dell’autorizzazione unica rilasciata dal Comune per la realizzazione del centro commerciale aveva indicato nello studio di impatto canoni di affitto inferiori rispetto a quelli successivamente applicati ai commercianti, divenuti nel tempo progressivamente più onerosi. Con istanza del 13 novembre 2025 ha chiesto al Comune di avviare le indagini necessarie per confrontare i canoni contrattuali con quelli indicati nello studio di impatto e, ove necessario, di esercitare i poteri sanzionatori. Il Comune non ha adottato alcun provvedimento. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di avviare il procedimento e pronunciarsi sull’istanza, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. È intervenuta ad adiuvandum un’associazione rappresentativa di imprese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rimeditando un precedente orientamento secondo cui non sussisteva un obbligo comunale di vigilare sul rispetto delle indicazioni contenute nello studio prodromico all’autorizzazione unica. Alla luce del diverso indirizzo espresso dal CGARS, il Collegio ha ritenuto doverosa un’attività di vigilanza dell’amministrazione sull’andamento dei canoni praticati dal titolare dell’autorizzazione. Pur essendo i canoni negoziabili tra privati e suscettibili di aggiornamento per effetto del decorso del tempo, l’eventuale incremento non può essere sproporzionato rispetto alle finalità pubbliche sottese all’autorizzazione, tra cui la salvaguardia della piccola e media imprenditoria locale. Spetta quindi al Comune verificare la congruità dell’aggiornamento mediante parametri coerenti con l’interesse pubblico e valutare l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio previsto dalla legislazione regionale. Il Comune è stato condannato a pronunciarsi sull’istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, provvederà in via sostitutiva, entro altri sessanta giorni, il dirigente del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, con facoltà di delega. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato, in favore della ricorrente; spese compensate negli altri rapporti.
Norme richiamate
l.r. Sicilia 28/1999
La disciplina regionale costituisce il fondamento dell’autorizzazione unica per la realizzazione del centro commerciale in variante allo strumento urbanistico e del potere sanzionatorio riferito al rispetto delle condizioni e delle finalità pubbliche sottese all’autorizzazione.
Massime di principio
- Quando un’autorizzazione unica per la realizzazione di un centro commerciale è stata rilasciata sulla base di uno studio di impatto contenente l’indicazione dei canoni di affitto applicabili agli operatori economici, l’amministrazione competente ha l’obbligo di vigilare sul rispetto delle condizioni e delle finalità pubbliche poste a fondamento dell’autorizzazione.
- I canoni di affitto indicati nello studio di impatto possono essere aggiornati in ragione del decorso del tempo, ma l’aggiornamento deve essere congruo e non sproporzionato rispetto agli interessi pubblici perseguiti dall’autorizzazione, compresa la salvaguardia della piccola e media imprenditoria locale.
- A fronte di un’istanza circostanziata volta a verificare la compatibilità dei canoni contrattuali con le condizioni dell’autorizzazione, l’amministrazione non può rimanere silente, ma deve svolgere l’istruttoria necessaria e adottare una decisione espressa, valutando anche l’eventuale esercizio dei poteri sanzionatori.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare un organo sostitutivo per il caso di persistente inerzia.
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