Cassazione Penale, Sentenza n. 22300/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Lecce del 24/02/2023. Russo proponeva quattro motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento dei fatti con riferimento al capo 1) (contestazione che si trattasse di un unico episodio estorsivo anziché due distinti); (2) insufficienza di elementi per ritenere la sua partecipazione al reato indicato nel capo 2) e doglianze sulla prova di conversazioni intercettate non trascritte; (3) contestazione dell'applicazione della recidiva specifica per carenza motivazionale; (4) mancanza di adeguata motivazione circa gli aumenti per continuazione. Mazzuti e Vitale deducevano vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena, lamentando l'uso di mere clausole di stile e insufficiente specificazione dei criteri ex art.133 cod.pen. Inoltre, per Mazzuti contestazione anche in termini di conformità all'art.27 Cost. e artt.132,133 cod.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. I ricorsi di Mazzuti e Vitale sono stati ritenuti inammissibili perché attengono alla misura della pena concordata in sede di patteggiamento ex art.599-bis cod.proc.pen., area nella quale il ricorso per cassazione è precluso salvo ipotesi di illegittimità della pena concordata (non dedotta). Il ricorso di Russo è stato dichiarato inammissibile: i primi due motivi (valutazione della prova e ricostruzione dei fatti) erano inammissibili perché implicano sindacato di merito non consentito in sede di legittimità; il terzo e quarto motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la Corte di appello aveva fornito adeguata motivazione circa la recidiva e l'aumento per continuazione; la Corte ha inoltre richiamato che le intercettazioni possono essere efficacemente provate anche tramite deposizione testimoniale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e ad una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo (misura non riportata integralmente nel testo fornito).
Norme richiamate
art. 599-bis cod.proc.pen.
Il patteggiamento in appello (concordato) produce una misura della pena che, una volta accolta dal giudice, non può essere sindacata in Cassazione salvo profili di illegittimità della pena concordata stessa; pertanto ricorsi che attaccano la misura concordata sono inammissibili.
art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Limita il sindacato di legittimità rispetto a questioni che richiedono nuova valutazione dei fatti; il ricorso che equivale a una rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile.
art. 271 cod.proc.pen.
L'articolo dispone regole sulle intercettazioni; la Corte ha richiamato che il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, e la mancata trascrizione non determina in sé inutilizzabilità.
art. 268, comma 7 cod.proc.pen.
Norma menzionata dalla difesa in relazione alle garanzie sulle intercettazioni, ma la Corte ha ritenuto non sussistente un'inevitabile inutilizzabilità per la sola mancata trascrizione.
art. 178, comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
Richiamata in riferimento alle nullità e utilizzabilità delle prove; la Corte ha distinto tra vizi che ostano all'utilizzabilità e situazioni in cui la prova è comunque apprezzabile.
art. 99 cod.pen.
Riguarda la recidiva: la Corte ha precisato che l'applicazione della recidiva è esercizio discrezionale del giudice, che però deve motivare adeguatamente l'idoneità della nuova condotta a rivelare maggiore capacità a delinquere; nella specie tale onere è stato correttamente assolto.
art. 81 cod.pen.
Norma sugli effetti della continuazione: la Corte ha spiegato che l'aumento per continuazione deve essere calcolato anche tenendo conto degli aumenti già conseguenti alla recidiva, e che nella specie l'aumento è risultato conforme ai limiti normativi (inferiore ai 2/3 e non inferiore a 1/3 per le situazioni previste).
artt. 132, 133 cod.pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sul trattamento sanzionatorio fosse adeguata; i rilievi dei ricorrenti circa l'uso di formule di stile non sono bastati a dimostrare insufficienza di motivazione.
art. 27 Cost.
Richiamata nella doglianza di conformità costituzionale della pena; la Corte di cassazione non ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dei principi costituzionali sulla determinazione della pena.
art. 616 cod.proc.pen.
Consente alla Corte di Cassazione, nel caso di inammissibilità, di applicare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato tale conseguenza non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Gli accordi di patteggiamento (art.599-bis cod.proc.pen.) che determinano la misura della pena non sono sindacabili in Cassazione: chi accetta e ottiene una pena concordata difficilmente potrà impugnarne la quantità in sede di legittimità salvo evidenti profili di illegittimità.
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del materiale probatorio: censure che richiedono il "travisamento del fatto" o una nuova valutazione delle prove sono inammissibili per ragioni di merito.
- Le intercettazioni possono essere valorizzate anche tramite deposizione testimoniale sul loro contenuto; la mancata trascrizione non implica automaticamente inutilizzabilità della prova, salvo specifiche nullità riconducibili a norme che lo dispongano espressamente.
- L'applicazione della recidiva e degli aumenti per continuazione richiede una motivazione particolareggiata: il giudice deve spiegare perché la nuova condotta riveli una maggiore capacità a delinquere e come sono stati calcolati gli aumenti, soprattutto quando si combinano recidiva e continuazione.
- Impugnazioni basate su generiche affermazioni di "mancata motivazione" tramite formule di stile hanno scarse possibilità di successo: occorre contestare specificamente i passaggi logico-giuridici e dimostrare il vizio.
- In caso di ricorsi inammissibili, la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria; prima di proporre ricorso è opportuno valutare la fondatezza giuridica delle ragioni e la possibilità di sindacato in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22289/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22290/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22291/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22293/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22295/2024 del 04/06/2024
- Sentenza penale · 4 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22296/2024 del 04/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →