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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28541/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per cessione di 0,72 grammi di cocaina, deducendo vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe valorizzato elementi indiziari e contraddittori, attribuendo rilievo alle impressioni uditive di uno dei verbalizzanti, nonostante esse fossero divergenti rispetto ai riscontri probatori. La Corte di cassazione rileva però che la censura tendeva in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa delle emergenze istruttorie, senza indicare specifici travisamenti decisivi delle prove già esaminate dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, poiché proponeva una diversa valutazione delle prove e riproduceva doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito. La sentenza impugnata restava quindi ferma: la Corte territoriale aveva ritenuto provata la cessione di stupefacente sulla base delle deposizioni del teste che aveva eseguito osservazione e pedinamento, aveva riconosciuto la voce dell'imputato nella conversazione con l'acquirente e aveva valorizzato il successivo rinvenimento della cocaina in capo all'acquirente, reputando non decisivo l'esito negativo della perquisizione domiciliare svolta molte ore dopo la cessione. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma V, D.P.R. 309/1990

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per cessione di sostanza stupefacente in modica quantità; il fatto riguarda la cessione di cocaina pari a 0,72 grammi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso è disposto il pagamento delle spese processuali e, salvo esclusione della colpa del ricorrente, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che alla declaratoria di inammissibilità segue l'onere del versamento alla Cassa delle ammende, non potendosi escludere che l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa delle prove quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica e coerente sulla responsabilità.
  • Il vizio di motivazione deve essere dedotto indicando specifiche criticità o travisamenti decisivi delle risultanze processuali; non è sufficiente riproporre censure generiche già esaminate e disattese nel merito.
  • La valorizzazione, da parte del giudice di merito, di elementi indiziari, dichiarativi e riscontri esterni è insindacabile in cassazione se sorretta da ragionamento coerente e non manifestamente illogico.
  • Ai fini della prova della cessione di stupefacente, il giudice può fondare l'affermazione di responsabilità su osservazioni dirette, riconoscimento della voce, dinamica dei fatti e successivo rinvenimento della droga presso l'acquirente, potendo risultare non decisivo il mancato rinvenimento di sostanza presso il cedente quando il controllo avvenga a distanza di tempo dalla cessione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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