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Sentenza

Sentenza n. 8391/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 11529/2024 del 14.11.2024, del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, NRG 23002/2024, notificata in data 15.11.2024 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202506195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'erogazione del bonus annuo mediante attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, sezione lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione ad attribuirle la Carta elettronica del valore di 500 euro annui per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000 euro. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza dell'Amministrazione e ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il giudice ha ribadito che l'ottemperanza di una sentenza civile pronunciata dal giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo: il giudizio è limitato all'accertamento del comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione e non consente integrazioni o nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. In applicazione dei principi sull'onere della prova tra creditore e debitore, la mancata fornitura di chiarimenti da parte del Ministero, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, ha giustificato l'accoglimento della domanda. È stato nominato un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, destinato a intervenire entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione in caso di persistente inadempimento. Non è stata disposta la penalità di mora, ritenuta eventualmente applicabile solo in caso di ulteriore inottemperanza e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali per 568 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    bonus di €500 annui, tramite attribuzione della Carta Elettronica

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario e oggetto dell'obbligo di esecuzione amministrativa.

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La norma consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    È la disposizione processuale posta a fondamento del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR, inclusa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il creditore allega l'inadempimento di un obbligo derivante da un giudicato e l'Amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione, tale inerzia può condurre all'accertamento dell'inottemperanza e alla condanna dell'Amministrazione a provvedere.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di infruttuosa scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora non deve essere applicata quando non ne ricorrano attualmente i presupposti; essa può essere disposta successivamente, su richiesta della parte, in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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