Sentenza del 10/03/2020 n. 6702 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di P.A. avverso avviso di riliquidazione ICI per l'anno 2000 relativo a aree considerate edificabili in zona CT3. Il Comune deduceva violazione di legge per errata interpretazione delle norme (D.Lgs. n. 504/1992 art. 2 lett. b; L. n. 248/2005 art. 11 quaterdecies comma 16; D.L. n. 223/2006 conv. L. n. 248/2006 art. 36), sostenendo che la CTR aveva richiesto un'edificabilità effettiva (con piano particolareggiato/attuativo) mentre la normativa interpretativa stabilisce che l'edificabilità rileva già se prevista nello strumento urbanistico generale (PRG), indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi o dall'approvazione regionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso del Comune, ritenendolo fondato, e ha cassato la sentenza della CTR. La Corte ha richiamato le disposizioni interpretative (L. n. 248/2005 art. 11 quaterdecies comma 16 e L. n. 248/2006 art. 36 comma 2) e la giurisprudenza, inclusa l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 41/2008, secondo le quali l'edificabilità ai fini tributari si desume dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'esistenza di piani attuativi. Per il caso specifico la Corte ha ritenuto erronea la valutazione della CTR che escludeva l'edificabilità per la mancanza di piano particolareggiato e ha rinviato la causa alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese del giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b
Definisce la nozione di area fabbricabile ai fini dell'imposizione; è stata interpretata alla luce delle successive disposizioni interpretative per ricomprendere le aree qualificate come edificabili dal piano regolatore generale.
L. n. 248 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16
"un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo"
Norma di interpretazione autentica che stabilisce che la qualificazione edificabile data dal PRG basta per rilevare ai fini ICI/IMU, senza necessità di piani attuativi o approvazione regionale.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36 (conv. L. n. 248 del 2006, art. 36)
Conferma l'interpretazione secondo cui l'edificabilità ai fini fiscali si desume dal piano regolatore generale adottato, anche se non definitivamente approvato dalla Regione o privo di strumenti attuativi.
Massime di principio
- Ai fini ICI/IMU l'edificabilità di un'area si determina in base alla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale del Comune, indipendentemente dall'esistenza o dall'adozione di piani attuativi o dall'approvazione regionale.
- La potenzialità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico generale costituisce elemento oggettivo rilevante per il valore venale del terreno e, quindi, per la base imponibile tributaria.
- L'assenza di un piano particolareggiato o attuativo non esclude, di per sé, che un'area sia fiscalmente considerata edificabile se tale edificabilità è prevista dal PRG.
- Eventuali variazioni del valore in relazione allo stato di attuazione delle opere o all'andamento del mercato possono giustificare modifiche del prelievo nei periodi successivi, ma non compromettono il principio che la qualificazione dal PRG rileva per la determinazione della base imponibile.
- In caso di contenzioso, la Corte può cassare e rinviare la causa alla giurisdizione di merito perché valuti gli effetti concreti della qualificazione urbanistica ai fini tributari, anche in presenza di disposizioni urbanistiche speciali (es. vincoli paesistici) che abbiano inciso sull'attuazione.
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