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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2875/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 310 c.p.p. perché trasmesso tramite PEC a un indirizzo diverso da quello indicato dal Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA). Il difensore ha censurato la decisione sostenendo la violazione degli artt. 309, 311, 568 c.p.p., l'errata applicazione della legge di conversione n.176/2020 (d.l. 137/2020) nella parte relativa all'inammissibilità, nonché la violazione dei principi del favor impugnationis e di conservazione, rilevando che la PEC utilizzata era quella della sezione competente reperibile sul sito del Tribunale e che l'impugnazione sarebbe quindi regolare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto improcedibile il motivo che denunciava vizi di motivazione in tema di diritto (ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.) e ha ritenuto infondato il motivo di violazione di legge: la normativa emergenziale (art. 24 d.l. 137/2020, come convertito dalla legge 176/2020, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies) impone a pena di inammissibilità che l'appello ex art. 310 c.p.p. sia trasmesso alla specifica casella PEC individuata dal DGSIA per il Tribunale del riesame; l'appello era stato inviato a una casella diversa da quella indicata dal Provvedimento DGSIA del 09.11.2020 e dal provvedimento del Presidente del Tribunale del 11.11.2020, pertanto l'inammissibilità era correttamente dichiarata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Norma che disciplina l'appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali; l'appello ex art. 310 deve essere trasmesso tramite PEC alla casella specifica indicata per il Tribunale del riesame dal provvedimento DGSIA

  • art. 24 d.l. 137/2020 (convertito con legge 176/2020), commi 6-bis, 6-ter, 6-quinquies e comma 4

    Disciplina le modalità di trasmissione tramite PEC degli atti di impugnazione in tempo di emergenza Covid; prevede a pena di inammissibilità l'uso di caselle PEC specifiche individuate dal DGSIA e contiene una deroga che comunque impone per riesame/appello cautelare la trasmissione alla PEC individuata per il Tribunale di cui all'art. 309, comma 7 c.p.p.

  • art. 606 c.p.p.

    Limita la censura dei vizi di motivazione in Cassazione: non è consentito dedurre vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto

  • art. 568 c.p.p.

    Richiamato in relazione al principio di conservazione delle impugnazioni; la Corte rileva che il principio non può prevalere quando la legge prevede espressamente l'inammissibilità

  • art. 582 c.p.p.

    Richiamato solo per escluderne l'applicazione in base al comma 6-ter dell'art. 24 d.l. 137/2020

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • Giurisprudenza (Cass. Sez. U, n. 29541/2020 - Filardo; Cass. Sez. 3, n. 26009/2021 - F.; Cass. Sez. 6, n. 46119/2021 - M.)

    Precedenti confermano che, nei procedimenti cautelari durante la disciplina emergenziale, la trasmissione a casella PEC diversa da quelle elencate nel provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020 determina l'inammissibilità della richiesta di riesame

  • Corte Costituzionale

    Richiamata in relazione ai criteri per la determinazione della somma a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Per impugnazioni in materia di misure cautelari personali (art. 310 c.p.p.) trasmesse tramite PEC occorre inviare l'atto alla casella PEC esattamente indicata nel provvedimento DGSIA (o nell'elenco ivi allegato): l'invio a caselle diverse, anche se riconducibili all'ufficio o pubblicate sul sito del Tribunale, può comportare l'inammissibilità.
  • Il principio del favor impugnationis e le regole di conservazione dell'impugnazione non prevalgono quando la legge prevede espressamente la sanzione di inammissibilità per l'uso di una PEC diversa.
  • Prima dell'invio verificare sempre il provvedimento DGSIA aggiornato (es. provvedimento 09/11/2020) e le eventuali indicazioni ufficiali del Presidente del Tribunale; in caso di dubbio usare la casella specificamente indicata dal DGSIA.
  • Conservare prova della trasmissione e, se possibile, inviare con congruo anticipo rispetto a termini processuali per poter tempestivamente rimediare in caso di errore tecnico; tuttavia l'invio a casella errata resta rischio di inammissibilità se la legge impone casella specifica.
  • In Cassazione non si ottiene rimedio denunciando solo vizi di motivazione su questioni di diritto: bisogna proporre il motivo per violazione di legge quando si censura la soluzione di diritto.
  • La violazione formale delle regole emergenziali d'invio può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche condanna alle spese e somme alla Cassa delle Ammende; quindi l'attenzione formale è decisiva.

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