Cassazione Penale, Sentenza n. 11240/2022 del 28/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per falsa testimonianza (art. 372 c.p.) denunciando: (1) nullità per omessa notificazione dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p.; (2) omissione di acquisizione in atti del verbale delle sommarie informazioni rese alla Polizia Giudiziaria il 26/10/2010; (3) violazione e vizi di motivazione: la condanna sarebbe fondata esclusivamente sul contrasto tra le dichiarazioni rese dall'imputata in dibattimento e quelle rese nelle indagini (utilizzate ai sensi dell'art. 500 c.p.p.), senza altri riscontri probatori idonei a dimostrare la falsità della deposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nel suo punto decisivo: ha affermato il principio per cui non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza unicamente sulla base del contrasto tra deposizioni dibattimentali e dichiarazioni investigative lette per la contestazione ai sensi dell'art. 500 c.p.p.; tale contrasto assume rilevanza penale solo se corredato da altri elementi che attestino la veridicità delle dichiarazioni originarie e la falsità di quelle successive. Sulla base di questo principio, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 372 cod. pen.
Disciplina il reato di falsa testimonianza; la Corte ricorda che la falsità deve essere accertata sulla base di elementi idonei e non può fondarsi esclusivamente sul confronto con dichiarazioni lette a norma dell'art. 500 c.p.p.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma sull'avviso di conclusione indagini: la ricorrente deduceva nullità per mancata notifica. La Corte non ha ritenuto questo profilo decisivo per l'annullamento, concentrandosi invece sulla prova della falsa testimonianza
art. 500 cod. proc. pen.
Prevede la lettura in dibattimento di dichiarazioni precedenti per formulate contestazioni; la Corte chiarisce che le dichiarazioni lette possono rilevare ai fini della valutazione della credibilità del testimone (comma 2) ma non possono da sole costituire parametro esclusivo per la condanna per falsa testimonianza in un successivo processo penale contro il dichiarante
art. 476, comma 2 cod. proc. pen.
Ricorda l'immunità cautelare prevista per il testimone rispetto ad arresti basati sul contenuto della deposizione; la Corte utilizza tale principio per sottolineare lo statuto speciale delle dichiarazioni testimoniali e la necessità di ulteriori elementi probatori prima di ritenere configurato il reato di falsa testimonianza
Massime di principio
- La mera discordanza tra dichiarazioni rese in sede di indagine e quelle rese in dibattimento, lette ai sensi dell'art. 500 c.p.p., non è di per sé sufficiente a fondare una condanna per falsa testimonianza: occorrono elementi probatori aggiuntivi che attestino la veridicità delle dichiarazioni pregresse e la falsità di quelle successive.
- Le dichiarazioni lette in dibattimento ai fini della contestazione hanno natura valutativa (incidono sulla credibilità) e non possono essere trattate come prova automatica della verità in un successivo procedimento a carico del dichiarante.
- Nel verificare eventuali nullità processuali (es. omessa notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.) va valutato l'effettivo pregiudizio ai diritti di difesa; la censura formale non sempre comporta automaticamente l'annullamento quando il suo scopo sia stato sostanzialmente raggiunto, salvo diversa valutazione delle parti e del giudice.
- Il giudice che procede per falsa testimonianza deve cercare riscontri probatori indipendenti (concorde deposizione di altri testimoni, documenti, elementi oggettivi) prima di ritenere accertata la falsità della deposizione dibattimentale.
- La disciplina dell'immunità e della valutazione della testimonianza (art. 476 c.p.p. e art. 500 c.p.p.) tutela il ruolo del testimone e limita la possibilità di trasformare automaticamente discrepanze dichiarative in fatti penalmente rilevanti senza adeguata istruttoria.
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