Sentenza del 13/02/2023 n. 4395 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell'Agenzia delle entrate all'interpello preventivo di disapplicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 167 T.u.i.r. (tassazione in Italia dei redditi di società controllate non residenti). La controversia ha poi riguardato, in sede processuale, la competenza territoriale e l'ammissibilità dell'impugnazione del provvedimento di diniego ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La C.T.R. del Veneto aveva accolto l'appello della società, dichiarando impugnabile il diniego e la competenza territoriale della C.T.P. di Padova. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia, rilevando che la Corte d'appello, rimettendo la causa al giudice di primo grado territorialmente competente, ha comunque deciso una questione pregiudiziale di rito e ha illegittimamente pronunciato sull'ammissibilità dell'impugnazione. Perciò la Cassazione ha accolto il ricorso e ha cassato senza rinvio la parte della sentenza di appello che dichiarava l'impugnabilità del provvedimento di diniego; ha compensato le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, comma 1 (seconda parte)
"(s)e la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale (...) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso"
Stabilisce la regola di competenza territoriale per controversie contro articolazioni centrali dell'Agenzia: la CTP competente è quella dove ha sede l'ufficio cui spettano le attribuzioni relative al rapporto controverso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Riguarda l'impugnabilità degli atti dell'amministrazione. Nella vicenda la valutazione circa l'impugnabilità del diniego di interpello è questione preliminare che deve essere decisa dal giudice di primo grado territorialmente competente e non poteva essere definitivamente risolta dalla Corte d'appello che aveva disposto la remissione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a)
Attribuisce alla Corte d'appello il potere di decidere su questioni di rito (come la competenza) quando emergono; tuttavia, una volta che la Corte d'appello abbia risolto una questione pregiudiziale di rito rimettendo la causa al giudice di primo grado, le ulteriori questioni (compresa la decisione sull'ammissibilità) devono essere devolute al giudice di primo grado e la Corte d'appello non può pronunciarsi sul merito di tali questioni.
Art. 167 T.u.i.r.
Disciplina antielusiva (CFC). Nel caso era l'oggetto dell'interpello disapplicativo; la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito della disapplicazione ma ha limitato la decisione a profili di rito e di competenza.
Massime di principio
- La competenza territoriale è questione pregiudiziale e deve essere decisa prioritariamente; se il giudice di appello rimette la causa per incompetenza territoriale, non può poi decidere altre questioni che siano devolute al giudice rimesso.
- La dichiarazione di impugnabilità di un provvedimento amministrativo (es. diniego di interpello) costituisce questione che, se collegata alla competenza territoriale, deve essere decisa dal giudice di primo grado territorialmente competente una volta che la causa è stata rimessa.
- La Corte di Cassazione può cassare senza rinvio le parti della sentenza che eccedono la potestas iudicandi del giudice che le ha pronunciate; ciò accade quando la corte territoriale ha deciso questioni non devolute alla sua cognizione dopo una pronuncia di rito.
- Nei conflitti tra contribuenti e articolazioni centrali dell'Agenzia delle Entrate, occorre applicare l'art. 4 D.Lgs. 546/1992 per determinare la CTP territorialmente competente (sede dell'ufficio titolare delle attribuzioni relative alla controversia).
- In situazioni analoghe, prima di approfondire il merito fiscale (es. applicazione di norme antielusive), verificare e risolvere la competenza territoriale e l'ammissibilità dell'impugnazione; evitare che questioni processuali pregiudiziali vengano decise dal giudice non competente.
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