Cassazione Penale, Sentenza n. 5291/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha qualificato l'impugnazione come reclamo (in luogo del ricorso per cassazione) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per competenza funzionale, statuendo dunque sulla rilevanza procedurale e non sul merito della domanda risarcitoria.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. per periodi di detenzione pregressa; il Magistrato di sorveglianza dichiarò inammissibile la domanda ritenendo che i periodi anteriori al 2010 non fossero riferibili al titolo in esecuzione alla data di presentazione dell'istanza (sentenza Corte d'appello di Cagliari 13/02/2020 eseguita con ordine di carcerazione 17/09/2021) e che, quindi, fosse decorso il termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione dello stato detentivo. Analogamente, per i periodi dal 16/06/2010 al 05/07/2013 e dall'11/10/2012 al 06/01/2013, pur ritenuti astrattamente riferibili al titolo in esecuzione, il Magistrato ritenne intervenuta la decadenza per sopraggiunto termine di sei mesi.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
Norma che disciplina l'azione risarcitoria per i danni derivanti dalle condizioni di detenzione; in questo caso è il titolo normativo invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento.
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte non ha deciso sul merito della violazione ma ha ritenuto opportuno riequilibrare la qualificazione dell'impugnazione.
art. 35-bis ord. pen.
salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso
Stabilisce il modulo procedimentale partecipato per le istanze risarcitorie: se il Magistrato fissa udienza, contro la sua ordinanza è ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza; solo nei casi di manifesta inammissibilità, prima dell'udienza, opera la procedura di cui all'art. 666, comma 2.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice di dichiarare la manifesta inammissibilità prima della fissazione dell'udienza; in tal caso il provvedimento è impugnabile direttamente con ricorso per cassazione.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Principio di conservazione dell'impugnazione: il giudice ad quem deve, se necessario, rqualificare l'impugnazione erroneamente diretta e trasmettere gli atti al giudice competente.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015 (Olaru)
Precedente che conferma il criterio procedurale: avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza sull'istanza risarcitoria è ammesso reclamo al Tribunale di sorveglianza, salvo il caso di manifesta inammissibilità che legittima il ricorso immediato per cassazione.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 35-ter deve essere tempestiva: per ogni titolo di detenzione va valutato se sia trascorso il termine di decadenza (sei mesi dalla cessazione dello stato detentivo) e, in caso affermativo, l'azione è inammissibile per decadenza.
- È necessario verificare se i periodi di detenzione pregressi siano effettivamente riferibili al titolo in esecuzione (o compresi nel cumulo/esecuzione attuale); la mera astrattea rilevanza non è sufficiente se è intervenuta la decadenza.
- Sul piano processuale, se il Magistrato di sorveglianza fissa udienza e decide con provvedimento emesso dopo contraddittorio, l'impugnazione è reclamo al Tribunale di Sorveglianza (art. 35-bis); solo quando il Magistrato dichiara manifesta inammissibilità prima dell'udienza opera il rimedio del ricorso immediato per cassazione.
- Se un ricorso è depositato al giudice sbagliato, il giudice ad quem deve, in applicazione del principio di conservazione, rqualificare l'impugnazione e trasmettere gli atti al giudice competente anziché decidere sul merito.
- In casi di cumulo/ordine di esecuzione che coinvolgono periodi diversi, è utile allegare subito la documentazione che dimostri il collegamento tra le esecuzioni e il computo delle pene per evitare contestazioni di non riferibilità e la conseguente decadenza dell'azione.
- Prima di proporre ricorso, valutare attentamente se il dirigente giudicante ha dichiarato manifesta inammissibilità (che porta al ricorso per cassazione) oppure ha deciso dopo udienza (che apre la strada al reclamo al Tribunale di Sorveglianza).
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