Sentenza del 08/01/2020 n. 160 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 1/2020. Accertamento - Notificazione - Prova - Produzione della copia - Sufficienza - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente deduceva la non conformità alle copie delle relate di notifica e degli avvisi di accertamento prodotti in giudizio, lamentando l'assenza di una rituale certificazione di conformità agli originali e chiedendo che tali copie fossero prive di efficacia probatoria
La decisione
la Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non è possibile negare tout court efficacia probatoria alle copie semplicemente perché manca la certificazione di conformità; il giudice di merito deve invece esaminare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili (compresi elementi presuntivi) e dell'eventuale attestazione rilasciata dall'Ufficio. In mancanza di difformità, segni di alterazione o altre anomalie specificamente indicate dal contribuente, il motivo di ricorso va respinto
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
le copie delle scritture e degli atti, anche se prive di formale certificazione di conformità agli originali, non sono prive automaticamente di efficacia probatoria; la loro prova va valutata nel complesso degli elementi istruttori e delle contestazioni specifiche
Massime di principio
- La mera produzione in giudizio di copie non certificate non comporta automaticamente l'inutilizzabilità probatoria: il giudice deve valutare la fondatezza delle specifiche contestazioni di difformità.
- Se il contribuente contesta la conformità delle copie, la contestazione deve essere specifica (indicare difformità, alterazioni o anomalie concrete) affinché abbia rilevanza probatoria.
- L'Ufficio che produce copie dovrebbe comunque allegare ogni attestazione o elemento che possa confortare la conformità (annotazioni, registri, dichiarazioni del notificatore) perché ciò rafforza l'efficacia probatoria.
- Il giudice può avvalersi di elementi presuntivi e dell'istruttoria (es. correlazione temporale, registri, dichiarazioni) per ricostruire la regolarità della notifica anche in assenza di certificazione formale.
- In pratica, il contribuente che intenda impugnare una notifica ha interesse a chiedere l'acquisizione degli originali o a dimostrare punti di discrasia precisi; senza tali elementi la censura tende a essere rigettata.
- Quando emergono specifiche e fondate anomalie nella documentazione, tali elementi possono invece pregiudicare la prova della notifica e legittimare la decisione favorevole al ricorrente.
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