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Sentenza

Sentenza n. 18/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 1194/2024 del 21 marzo 2024, resa all’esito del giudizio r.g. n. 6222/2023, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario presso il medesimo Tribunale in data 5 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202500509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 1194/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 1194/2024, pubblicata il 21 marzo 2024 e passata in giudicato, che aveva imposto obbligazioni pecuniarie in suo favore. Ha dedotto l'integrale inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza presupposta, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di persistente inadempimento oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale per ottenere l'esecuzione del giudicato; accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice ordina l'adempimento entro un termine.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, l'accertata mancata o incompleta esecuzione delle obbligazioni imposte alla pubblica amministrazione legittima il giudice amministrativo a ordinare all'Amministrazione di adempiere integralmente entro un termine prefissato.
  • Quando il giudice dell'ottemperanza ordina il pagamento di somme riconosciute da una sentenza del giudice del lavoro, il termine assegnato decorre dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o, se anteriore, dalla notificazione effettuata dalla parte.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a un momento successivo, subordinandola alla persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'Amministrazione inadempiente alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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