Ordinanza n. 54/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I-quater, 9 ottobre 2025, n. 5435, resa tra le parti, non notificata e concernente l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per la qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per la qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; in appello, ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma che aveva negato la tutela cautelare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio-Roma che non aveva accolto la domanda cautelare proposta avverso la sua esclusione dalla procedura speciale di reclutamento. Il Consiglio di Stato ha valutato, in sede sommaria, il fumus boni iuris con riguardo a un provvedimento adottato nell’ambito di valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica. Sono stati considerati, in particolare, la ripetizione dell’esame tossicologico e il fatto che l’appellante non avesse indicato nel questionario anamnestico l’esistenza di una patologia cronica in atto e l’assunzione di farmaci. Il periculum è stato prospettato in relazione agli effetti dell’esclusione sulla partecipazione alla procedura di reclutamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il provvedimento impugnato in primo grado fosse adeguatamente motivato e che l’appello fosse manifestamente infondato, anche alla luce della ripetizione dell’esame tossicologico e delle omissioni contenute nel questionario anamnestico. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico all’assunzione nei ruoli dei Vigili del Fuoco di personale privo di rischi per le delicate funzioni da svolgere, in relazione al pericolo connesso alla possibile assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento dei dati relativi all’appellante.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il provvedimento contestato attiene a valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo svolge un esame sommario e può negare la tutela interinale qualora l’atto risulti adeguatamente motivato e le censure appaiano manifestamente infondate.
- La ripetizione di un esame tossicologico e la mancata indicazione, nel questionario anamnestico, di una patologia cronica e dell’assunzione di farmaci possono concorrere, in sede cautelare, a escludere la sussistenza del fumus boni iuris dell’impugnazione contro l’esclusione da una procedura di reclutamento del personale dei Vigili del Fuoco.
- Nella valutazione del periculum in mora relativo all’esclusione da procedure di reclutamento del personale dei Vigili del Fuoco, può prevalere l’interesse pubblico a impiegare personale che non presenti rischi per lo svolgimento di funzioni delicate, anche in relazione al pericolo connesso alla possibile assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
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