Cassazione Penale, Sentenza n. 32712/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Le censure principali riguardano: mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (tenuità del lucro), mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. g) d.P.R. n. 309/1990 (prossimità a scuola), mancata concessione delle attenuanti generiche e, per OSHIOGWE, violazione del divieto di reformatio in peius nella rideterminazione della pena per effetto della continuazione con reati già irrevocabilmente giudicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei ricorsi, confermando l'affermazione di responsabilità e le valutazioni della Corte territoriale sulla non configurabilità delle attenuanti contestate, sulla rilevanza della reiterazione e dell'organizzazione dell'attività di spaccio e sull'applicabilità dell'aggravante per le cessioni avvenute in prossimità della scuola. È stata disposta la separazione della posizione di NWOKORO per necessità difensiva. Tuttavia, è stato accolto parzialmente il motivo di OSHIOGWE riguardante la reformatio in peius: la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva aumentato la pena per i reati satellite oltre quanto previsto nella precedente sentenza irrevocabile, eliminando 2 mesi di reclusione e rideterminando la pena complessiva in anni 5 e mesi 10 di reclusione e Euro 50.000 di multa. I ricorrenti sono inoltre condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 cod. pen.
L'attenuante per tenuità del lucro richiede valutazione non solo del profitto effettivo della singola cessione ma anche del lucro perseguito e della gravità del danno; la reiterazione e l'inserimento stabile nel mercato illecito possono escluderne l'applicabilità
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Per il riconoscimento del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti la valutazione non si limita alla quantità ceduta in ogni singola occasione ma considera la capacità di azione dell'autore, il numero di cessioni, la rete organizzativa e la continuità dell'attività; la gestione di una 'piazza di spaccio' esclude la lieve entità
art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309/1990
L'aggravante è sussistente se l'offerta o la cessione avviene all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma; non è necessario che la cessione sia effettuata nei confronti di categorie specifiche o che l'accordo non sia stato preso preventivamente per negare l'aggravante
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius: il giudice che applica la continuazione con reati già irrevocabilmente giudicati non può aumentare per tali reati-satellite la pena oltre quanto disposto nella sentenza irrevocabile
art. 620, lett. 1, cod. proc. pen.
Poteri della Corte di cassazione di annullare senza rinvio la sentenza per la parte viziata, come avvenuto nella rideterminazione della pena per OSHIOGWE
Massime di principio
- La valutazione della tenuità del profitto ex art. 62 n.4 c.p. richiede un giudizio complessivo che consideri il lucro effettivo e perseguito e la gravità e reiterazione dell'attività: cessioni ripetute e stabile inserimento nel mercato illecito ostano al riconoscimento dell'attenuante
- Per l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 non conta solo la quantità singola ceduta: rilevano il numero complessivo delle cessioni, la continuità, l'organizzazione, la fidelizzazione della clientela e le modalità operative; presenza di una 'piazza di spaccio' esclude la lieve entità
- L'aggravante di prossimità a luoghi sensibili (art. 80 lett. g) si realizza quando la cessione o l'offerta avviene in o nei pressi del luogo indicato; accordi telefonici o preventivi non eliminano la rilevanza del luogo in cui la cessione materiale avviene
- Le attenuanti generiche non si fondano automaticamente sull'incensuratezza: occorrono elementi positivi di collaborazione o fatti idonei a giustificare un bilanciamento favorevole
- Nel caso di continuazione con reati già giudicati con sentenza irrevocabile il giudice che ridetermina la pena è vincolato dal divieto di reformatio in peius e non può aumentare la pena per i reati-satellite oltre quanto già stabilito
- Sul piano processuale, memorie depositate oltre i termini previsti per la trattazione in pubblica udienza possono essere disattese dalla Corte di cassazione
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