Sentenza n. 224/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “- del provvedimento Cat.-OMISSIS- dell’-OMISSIS-, notificato in data 10 febbraio 2025, con il quale il Questore della Provincia di Novara ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata dalla ricorrente; - di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il provvedimento impugnato era stato rimosso in autotutela e che la ricorrente aveva ottenuto il rinnovo del titolo di soggiorno. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della condotta apprezzabile della Questura, che ha riesaminato la posizione anche alla luce di elementi sopravvenuti emersi durante il giudizio.
Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Novara aveva rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi e presupposti. Nel corso del giudizio, la Questura ha riesaminato la posizione, anche considerando elementi sopravvenuti, e ha adottato un provvedimento di autotutela con cui ha revocato il precedente diniego e disposto il contestuale rinnovo del permesso di soggiorno, sebbene per motivi di lavoro subordinato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rimuove in autotutela l'atto impugnato e il ricorrente consegue il bene della vita controverso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione rimuove in autotutela il provvedimento impugnato e il ricorrente ottiene il bene della vita richiesto, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi dedotti.
- La riedizione favorevole del potere amministrativo durante il processo, anche mediante un provvedimento adottato tenendo conto di elementi sopravvenuti, può determinare la cessazione della materia del contendere quando rende integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata.
Come è indicizzato
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