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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4854/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Genova che, in rito abbreviato, li ha ritenuti responsabili del porto fuori dall'abitazione di due coltelli (art. 4, L. n. 110/1975) e li ha condannati all'ammenda. MALTESE ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. per la determinazione del trattamento sanzionatorio chiedendo la riduzione prevista per il rito abbreviato (sosteneva che la riduzione applicabile fosse della metà e non di un terzo). PECORARI ha articolato quattro motivi: (1) nullità per manifesta illogicità della motivazione e errata applicazione della legge, deducendo che i coltelli fossero di MALTESE e usati per lavoro; (2) omissione di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità) — dedotta in cassazione; (3) violazione in relazione all'art. 62-bis c.p. per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (4) errore nella riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. (stessa censura di MALTESE).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi di MALTESE e il quarto motivo di PECORARI ritenendo che il Tribunale abbia errato nell'applicare la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p.: per il reato contravvenzionale (ipotesi lieve dell'art. 4 L. n. 110/1975) la pena base di euro 1.500 doveva essere ridotta della metà per il rito abbreviato, non di un terzo. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena, che è stata rideterminata in euro 750,00 di ammenda per entrambi gli imputati (art. 620, lett. l), c.p.p.). Quanto alle altre censure di PECORARI: il primo motivo (sulla proprietà/uso dei coltelli) è stato rigettato perché il Tribunale ha motivato logicamente la responsabilità sulla base del rinvenimento nell'auto di proprietà della PECORARI e dell'assenza di riscontri alle giustificazioni; il secondo motivo (art. 131-bis) è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata proposta in sede di merito; il terzo motivo (attenuanti generiche) è stato ritenuto infondato in quanto il diniego è motivazione di merito e insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

Norme richiamate

  • art. 4, L. n. 110 del 1975

    Disciplina il porto di armi/strumenti atti ad offendere; nella fattispecie è stata applicata l'ipotesi lieve (comma 3) che sanziona con ammenda per il porto dei coltelli.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la diminuzione della pena per il giudizio abbreviato: la Corte ha affermato che per i reati contravvenzionali (qui l'ipotesi lieve dell'art. 4 L. 110/1975) la riduzione applicabile è della metà; il Tribunale aveva erroneamente applicato una riduzione di un terzo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Cause di esclusione della punibilità: la Corte ha ricordato che l'eventuale applicazione di tale causa non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se l'istanza non è stata formulata in sede di merito (art. 606, comma 3, c.p.p.).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche: la Corte conferma che il riconoscimento è valutazione di merito e richiede elementi positivi; l'assenza di tali elementi legittima il diniego.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi che il giudice può considerare per le attenuanti generiche; la Corte ha richiamato il principio che il giudice deve indicare gli elementi ritenuti decisivi.

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e di rideterminare la pena quando ricorre vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio; qui impiegato per rideterminare l'ammenda a €750 per ciascun imputato.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Impedisce la deduzione in cassazione di questioni che potevano essere rilevate in sede di merito; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo su art. 131-bis perché non sollevato prima.

Massime di principio

  • In sede di giudizio abbreviato la diminuzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. dev'essere applicata correttamente: per i reati contravvenzionali la riduzione è della metà; errori nella misurazione della riduzione possono essere corretti in cassazione e la pena rideterminata.
  • Questioni sostanziali come l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis devono essere proposte già in sede di merito; sollevarle per la prima volta in cassazione è inammissibile salvo che non fossero impossibili da dedurre prima.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.) è valutazione di merito: la cassazione non rivede i fatti ma verifica solo la congruità e la non contraddittorietà della motivazione. Il diniego è legittimo in assenza di elementi di segno positivo.
  • Il rinvenimento di oggetti atti ad offendere all'interno di un veicolo può fondare la responsabilità di chi è proprietario del veicolo e/o si trova nell'abitacolo; dichiarazioni di terzi sull'uso lavorativo richiedono riscontri probatori per essere ritenute esimenti o giustificative.
  • La Corte di Cassazione può annullare parzialmente senza rinvio la sentenza e rideterminare la pena quando l'errore è limitato alla quantificazione del trattamento sanzionatorio (art. 620, lett. l), c.p.p.).

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