Ordinanza n. 920/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. V, di reiezione della domanda cautelare proposta contro la valutazione amministrativa di pericolosità sociale
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda di sospensione. A sostegno dell’appello sono state valorizzate la giovane età, l’assenza di precedenti, l’utilizzo di bevande alcoliche e la rimessione della querela, deducendo che tali elementi avrebbero dovuto escludere o attenuare la prognosi di pericolosità sociale formulata dall’amministrazione. L’appellante ha inoltre prospettato pregiudizi derivanti dall’esecuzione dell’atto nelle more del giudizio di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto che le giustificazioni addotte — giovane età, assenza di precedenti, uso di bevande alcoliche e rimessione della querela — non fossero idonee a superare la prognosi di pericolosità sociale formulata dall’amministrazione, la quale non appariva manifestamente irragionevole né illogica rispetto ai fatti contestati. È stato inoltre escluso il periculum in mora, poiché l’appellante non aveva allegato pregiudizi specifici, puntuali, gravi e irreparabili. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea in materia di dati personali, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali particolari dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, le giustificazioni personali addotte dall’interessato non sono sufficienti a neutralizzare una prognosi amministrativa di pericolosità sociale quando, in base a una valutazione sommaria, essa non risulti manifestamente irragionevole o illogica rispetto ai fatti contestati.
- La concessione della tutela cautelare richiede l’allegazione di pregiudizi specifici e puntuali, oltre che gravi e irreparabili; la prospettazione generica di conseguenze pregiudizievoli non integra il periculum in mora.
- Il sindacato cautelare sulla prognosi amministrativa di pericolosità sociale resta circoscritto alla verifica sommaria della manifesta irragionevolezza o illogicità della valutazione dell’amministrazione.
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