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Sentenza

Sentenza n. 94/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio serbato dalla ASP Cosenza sull'istanza di revisione prezzi avanzata dalla ricorrente con PEC del 21/11/2024, con riferimento al Contratto di appalto in essere ed avente ad oggetto i servizi di "pulizia, disinfezione, sanificazione immobili e lavanoleggio biancheria piana, confezionata e materasseria con gestione guardaroba e fornitura di set sterili di biancheria in TTR per gli usi di Sala operatoria, delle strutture sanitarie ed amministrative dell’ASP di Cosenza", Lotti 1 e 2, aventi numeri di repertorio 293 e 294.

Giustizia amministrativa202500485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'ASP di Cosenza sull'istanza del 21 novembre 2024 volta alla revisione dei prezzi e alla corresponsione dei maggiori importi maturati nell'ambito di un contratto di appalto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'ASP di Cosenza rispetto all'istanza con cui aveva chiesto l'aggiornamento dei corrispettivi e il pagamento dei maggiori importi maturati, in applicazione dell'art. 115 d.lgs. n. 163/2006, richiamato nel contratto relativo ai servizi di pulizia, disinfezione, sanificazione, lavanoleggio e fornitura di biancheria, per i Lotti 1 e 2. Il ricorrente ha dedotto l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche a fronte delle precedenti istanze presentate, entro il termine ordinario previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990. L'ASP si è costituita senza aggiungere circostanze di fatto rilevanti e senza aver adottato un provvedimento sull'istanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il silenzio dell'ASP. Ha ritenuto che, in presenza di una formale istanza diretta a ottenere l'esercizio di un potere amministrativo, l'amministrazione abbia l'obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo i casi limite di palese pretestuosità. L'inerzia viola l'art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 e i principi di buon andamento, correttezza e trasparenza. Il giudice non ha riconosciuto direttamente il diritto alla revisione dei prezzi né imposto un esito positivo, ma ha ordinato all'ASP di avviare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza l'istruttoria per verificare la debenza della revisione del compenso ai sensi dell'art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e di concluderla con un provvedimento espresso, positivo o negativo, entro i successivi trenta giorni. In caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Cosenza, con facoltà di delega. L'ASP è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    in materia di “silenzio” il giudice decide con sentenza in forma semplificata

    Il giudizio sul silenzio è definito con sentenza in forma semplificata; il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere e fissare termini per l'adempimento, prevedendo un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    anche in caso di “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata”

    La pubblica amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo i casi limite di palese pretestuosità.

  • art. 2, comma 2, l. n. 241/1990

    È richiamato quale parametro del termine ordinario entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento.

  • art. 115 d.lgs. n. 163/2006

    Costituisce la base normativa invocata per la revisione dei prezzi del contratto d'appalto; il giudice ordina all'ASP di istruire e definire espressamente la verifica della debenza della revisione, senza predeterminarne l'esito.

Massime di principio

  • In presenza di una formale istanza privata diretta a ottenere l'esercizio di un potere amministrativo, la pubblica amministrazione ha l'obbligo di avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche se ritiene la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite di una richiesta palesemente pretestuosa.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'accoglimento della domanda comporta l'ordine all'amministrazione di provvedere, ma non necessariamente l'imposizione di un contenuto favorevole: il giudice può prescrivere lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione di un provvedimento espresso, positivo o negativo.
  • La nomina del commissario ad acta è ammissibile quale misura per assicurare l'esecuzione dell'ordine giudiziale di provvedere quando l'amministrazione persista nell'inadempimento oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiEsecuzione del contratto pubblicoTermini del procedimento e silenzio
RamiServizi pubbliciContratti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PA

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