Cassazione Penale, Sentenza n. 3153/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia (6/02/2020) che confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Bergamo per il reato di riciclaggio (fatti successivi al 22/3/2005) e per procurata inosservanza di pena. Il ricorso deduce: 1) travisamento delle prove dichiarative e mancata disamina di documenti relativi alla riconducibilità della proprietà immobiliare al coimputato Poli e alla provenienza lecita della provvista (prestiti da familiari, mutuo, proventi di vendita); 2) insufficiente motivazione circa l'elemento soggettivo del riciclaggio, che sarebbe stato confuso con la ricettazione; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 4) mancata dichiarazione del vincolo di continuazione con reati già giudicati in altra sentenza (Corte d'appello di Milano 7/1/2014); 5) mancata esame del motivo di appello relativo alla concessione della pena al minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: (i) sul travisamento/prove perché i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni difensive alla luce di un'intercettazione probante che indicava la ricorrente come mero intestatario fittizio; (ii) sull'assenza del dolo di riciclaggio perché la ricostruzione fattuale indicava la consapevolezza e la partecipazione al disegno delittuoso orchestrato dal Poli; (iii) sulle attenuanti generiche perché l'appellante non indicò indici positivi e la Corte applicò correttamente i criteri post-riforma dell'art. 62-bis; (iv) sulla continuazione perché mancava l'onere di specificazione e allegazione degli elementi che dimostrassero l'unicità del disegno criminoso; (v) sulla pena minima perché la richiesta era generica e priva di specifica argomentazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23-bis D.L. n.137/2020
art. 23-bis D.L. n.137/2020
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato a trattazione scritta ai sensi della norma citata
art. 62-bis c.p. (riforma d.l. 23 maggio 2008, n.92 conv. L. 24 luglio 2008, n.125)
d.l. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.125
La Corte ha applicato il principio secondo cui, dopo la riforma, il mero stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere le attenuanti generiche; occorrono indici positivi di segno favorevole
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
principio giurisprudenziale sulla continuazione (Sez. 6, n. 43441 del 2010, Rv. 248962)
Sez. 6, n. 43441 del 2010, Rv. 248962
Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati è necessario indicare e allegare le sentenze pregresse e specificare gli elementi che dimostrano l'unicità del disegno criminoso
Massime di principio
- Le censure sul travisamento della prova che si limitano a contestare la persuasività della motivazione dei giudici di merito, senza neutralizzare gli elementi decisivi emersi (es. intercettazioni), sono difficilmente accolte in cassazione
- Intercettazioni e altre evidenze dirette che mostrano il ruolo reale dell'imputato (es. intestazione fittizia) possono prevalere sulle dichiarazioni a discarico di terzi o sui racconti difensivi generici
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario indicare e documentare indici positivi specifici; il solo richiamo al comportamento o ad atti riparatori generici non basta dopo la riforma dell'art. 62-bis
- La domanda di continuazione con reati già giudicati richiede l'allegazione delle sentenze pregresse e la precisa esposizione degli elementi che mostrano l'unitarietà del disegno criminoso; affermazioni generiche sono inammissibili
- La richiesta di applicazione della pena al minimo deve essere motivata nel corpo dell'atto, non può essere una semplice conclusione petitoriale priva di argomentazione
- In sede di cassazione, l'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende; pertanto è necessario valutare la solidità delle censure prima di proporre ricorso
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