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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11060/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto pluriaggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I motivi dedotti riguardavano: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al reato di tentato furto pluriaggravato, con particolare riferimento all'individuazione dell'imputato; 2) analoghe censure in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, oltre a omessa motivazione sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi si risolvessero in mere doglianze di fatto e nella riproposizione di censure già esaminate e disattese con motivazione corretta dal giudice di merito. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non è arbitrario o manifestamente illogico; nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta adeguata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche e il loro eventuale giudizio di prevalenza sono rimesse alla valutazione discrezionale del giudice di merito; la censura è sindacabile solo nei limiti di manifesta illogicità o arbitrio della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso che si risolvono in censure di merito o nella mera riproposizione di questioni già vagliate dal giudice di appello non sono ammissibili in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma richiamata solo indirettamente dal capo di imputazione come tentato furto pluriaggravato; la sentenza non ne svolge un'interpretazione autonoma.

  • art. 56 c.p.

    Il fatto è qualificato come tentato furto; la decisione non affronta in modo autonomo i presupposti del tentativo, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure di merito.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato nel capo di imputazione per la forma pluriaggravata del furto; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 337 c.p.

    Il capo b) riguarda la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte non sviluppa una lettura autonoma della fattispecie, limitandosi a respingere le doglianze di fatto e motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie.
  • Le doglianze già esaminate e disattese dalla Corte di appello non possono essere semplicemente riproposte in cassazione senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La determinazione del trattamento sanzionatorio, compreso il diniego delle attenuanti generiche e del giudizio di prevalenza, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile se sorretta da motivazione non arbitraria o manifestamente illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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