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Sentenza

Sentenza n. 527/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento per previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del decreto prot. n° -OMISSIS- del 20.02.2024, successivamente notificato in data 01.03.2024 dai Carabinieri della Stazione di Villa Castelli (BR), con il quale, il Prefetto di Taranto, ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente a mezzo della Società di Vigilanza -OMISSIS- per il rinnovo del porto d’armi a tassa ridotta n° -OMISSIS-, rilasciato quale guardia particolare giurata; - del decreto prot. n° -OMISSIS- del 20.02.2024, successivamente notificato in data 01.03.2024 dai Carabinieri della Stazione di Villa Castelli (BR), con il quale, il Prefetto di Taranto, ha vietato al sig. -OMISSIS- la detenzione di armi e munizioni; nonché - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti.

Giustizia amministrativa202400434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del porto d’armi a tassa ridotta per guardia particolare giurata e divieto di detenzione di armi e munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato i decreti prefettizi con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo del porto d’armi a tassa ridotta, rilasciato in ragione della qualifica di guardia particolare giurata, ed è stata vietata la detenzione di armi e munizioni. Ha dedotto violazione della legge n. 241/1990, difetto e incoerenza dell’istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia, erroneità dei presupposti, contraddittorietà e irragionevolezza. Ha inoltre denunciato la manifesta sproporzione delle misure, la violazione del T.U.L.P.S. e l’uso negligente e distorto della discrezionalità amministrativa. In particolare, ha contestato la valutazione prefettizia fondata sulle dichiarazioni della convivente, relative a minacce di morte pronunciate durante litigi familiari e alla manifestazione di intenti suicidi, sostenendo altresì che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le controdeduzioni e la successiva dichiarazione della persona interessata, né avrebbe disposto l’audizione personale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando integralmente la valutazione già espressa in sede cautelare con l’ordinanza n. 280/2024. Il Collegio ha chiarito che la nomina a guardia particolare giurata e il rilascio del relativo porto d’armi sono sottoposti ai requisiti generali delle autorizzazioni di polizia e agli specifici requisiti previsti dal T.U.L.P.S.; il riconoscimento dell’idoneità alla funzione di guardia giurata non comporta automaticamente il diritto al porto d’armi. Ai sensi degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., rilevano la buona condotta e l’affidamento a non abusare delle armi, mentre l’art. 138 prevede il rilascio della licenza di porto d’armi solo se ne sussistano i presupposti. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e ha natura cautelare e preventiva: non occorre dimostrare un abuso già verificatosi, una condanna penale o una pericolosità sociale in senso tecnico, essendo sufficiente un giudizio prognostico di non piena affidabilità nell’uso delle armi. Nel caso concreto, le dichiarazioni relative alle minacce di morte e agli intenti suicidi hanno costituito elementi idonei a sostenere il giudizio di inaffidabilità e il divieto di detenzione, senza che la decisione prefettizia risultasse manifestamente illogica o irragionevole. Il TAR ha inoltre escluso il difetto di istruttoria e di motivazione: l’Amministrazione aveva esaminato le controdeduzioni e la dichiarazione successiva, ritenendole non sufficienti a escludere con certezza la serietà delle circostanze riferite. Non sussisteva né un obbligo di confutazione analitica di ogni osservazione né un obbligo di audizione personale, trattandosi di un procedimento a finalità cautelare e non sanzionatoria. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 8-13 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Le autorizzazioni di polizia sono subordinate ai requisiti generali previsti dal T.U.L.P.S., oltre che agli eventuali requisiti specifici stabiliti dalla disciplina di settore.

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il rilascio delle autorizzazioni di polizia è condizionato, tra l’altro, alla verifica della buona condotta e degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

  • art. 43, comma 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    «affidamento a non abusare delle armi»

    Per il porto d’armi è necessario un giudizio positivo di affidabilità e di assenza di rischio di abuso, avente natura prognostica e preventiva.

  • art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    «Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata»

    La nomina o approvazione come guardia particolare giurata non comporta automaticamente il rilascio o rinnovo del porto d’armi, che resta subordinato alla sussistenza dei relativi presupposti.

  • art. 138, ultimo comma, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La qualifica di guardia particolare giurata, cui è riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio, giustifica particolare rigore nella verifica dell’affidabilità del soggetto.

  • art. 33, comma 1, lett. d), l. 1° marzo 2002, n. 39

    Ha aggiunto all’art. 138 T.U.L.P.S. il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio alle guardie particolari giurate.

  • art. 10 l. 241/1990

    Le osservazioni dell’interessato devono essere esaminate, ma non è necessaria una confutazione analitica di ciascuna deduzione quando dall’atto emerga la loro valutazione sostanziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce la base normativa richiamata per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione all’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Il riconoscimento dell’idoneità alla nomina o all’approvazione come guardia particolare giurata non determina automaticamente il diritto al rilascio o al rinnovo del porto d’armi, che è subordinato all’autonoma verifica dei presupposti di affidabilità previsti dal T.U.L.P.S.
  • Il diniego o il mancato rinnovo del porto d’armi e il divieto di detenzione di armi hanno natura cautelare e preventiva: non richiedono la prova di un abuso già commesso, di una condanna penale o di una pericolosità sociale in senso tecnico, essendo sufficiente un giudizio prognostico di non piena affidabilità nell’uso delle armi.
  • La valutazione prefettizia sull’affidabilità nell’uso delle armi appartiene all’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile dal giudice amministrativo quando risulti manifestamente illogica, irragionevole, contraddittoria o fondata su un’istruttoria carente; la particolare funzione della guardia giurata giustifica un’applicazione rigorosa del relativo scrutinio.
  • La disponibilità di elementi informativi relativi a minacce di morte e alla manifestazione di intenti suicidi durante conflitti familiari può legittimamente fondare il giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi e il conseguente divieto di detenzione, anche in assenza di un accertato abuso dell’arma.
  • Nei procedimenti concernenti la prevenzione degli abusi nell’uso delle armi, l’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione dell’interessato né a procedere alla sua audizione personale, quando dagli atti emerga che le controdeduzioni sono state esaminate e motivatamente ritenute inidonee a escludere il rischio cautelativamente apprezzato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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