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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01352/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di convalida di sfratto promosso dal locatore per asserita morosità. La società conduttrice si era opposta deducendo, da un lato, che il rapporto fosse già cessato o comunque novato; dall’altro, in via riconvenzionale, aveva chiesto: l’accertamento dell’obbligo del locatore di stipulare un nuovo contratto di locazione sulla base di una scrittura privata del 1° febbraio 2011; la pronuncia ex art. 2932 c.c. sostitutiva del contratto non concluso; in subordine il risarcimento del danno per dolo incidente ex art. 1440 c.c. o, ancora più in subordine, l’annullamento della scrittura per vizio del consenso; infine l’accertamento dell’inadempimento del locatore agli impegni assunti nella scrittura. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle domande. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1337, 1440, 115, 116 c.p.c., nullità della sentenza, omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, contestando il rigetto della domanda risarcitoria per dolo incidente e sostenendo che il locatore avesse modificato unilateralmente, senza adeguata comunicazione, la disciplina del canone rispetto alle pregresse trattative; 2) violazione degli artt. 1218 ss. c.c. e 115, 116 c.p.c., nullità della sentenza e omesso esame di prove, contestando il rigetto della domanda di esatto adempimento del preliminare e affermando che la controparte fosse stata costituita in mora; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese, in dipendenza dell’auspicato accoglimento dei primi due motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare e assorbente, che il ricorso fosse carente del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché l’esposizione dei fatti di causa era del tutto insufficiente a consentire la comprensione della vicenda sostanziale, dello svolgimento dei gradi di merito, delle difese delle parti e delle rationes decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che, anche prescindendo da tale vizio, il primo motivo era inammissibile per commistione di censure eterogenee, tentativo di rivalutazione del merito, deduzione non consentita del vizio motivazionale e preclusione da doppia conforme; il secondo motivo era inammissibile anche perché investiva una domanda non risultante tra quelle effettivamente proposte in primo grado e, comunque, non colpiva una autonoma ratio decidendi della sentenza d’appello; il terzo motivo era un mero corollario delle censure di merito e quindi non integrava un motivo autonomo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    contenuto-forma; esposizione sommaria dei fatti di causa

    il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti sostanziali e processuali, delle posizioni delle parti e dello svolgimento del giudizio, senza rinvii impliciti agli atti di causa

  • art. 1337 c.c.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della pretesa di responsabilità precontrattuale, ma la Corte non ne ha ravvisato una decisività utile nel caso concreto

  • art. 1440 c.c.

    richiamato per il dolo incidente; la Corte ha rilevato l’assenza di un concreto danno allegato e la non decisività delle doglianze

  • art. 1427 c.c.

    richiamato solo come base della subordinata domanda di annullamento per vizio del consenso

  • art. 2932 c.c.

    la domanda di esecuzione in forma specifica è stata ritenuta non coerente con il contenuto del preliminare allegato

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è stata ritenuta impropria perché volta in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    non è consentito usarla per sollecitare una nuova valutazione del merito fuori dai casi di errori nella regola di giudizio

  • art. 132 c.p.c.

    la dedotta motivazione apparente non è stata ravvisata, poiché le doglianze miravano a contestare elementi di fatto e non il paradigma della motivazione apparente

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati ritenuti costruiti in modo promiscuo e in parte non deducibili, anche per il limite della doppia conforme

  • art. 348-ter c.p.c.

    preclude il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è stata ritenuta non autonoma, ma meramente dipendente dall’esito del merito

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come base del raddoppio del contributo unificato

  • art. 24 Cost.

    citato per escludere che il requisito formale dell’art. 366, n. 3, c.p.c. leda il diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    citato per ribadire la compatibilità dei requisiti formali con il giusto processo

  • art. 6 CEDU

    richiamato per affermare la legittimità di requisiti formali rigorosi per l’accesso alla cassazione, purché proporzionati e prevedibili

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo chiaro e autosufficiente i fatti sostanziali e processuali necessari a comprendere oggetto della lite, svolgimento dei gradi di merito e rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo fine a sé stesso, ma uno strumento funzionale alla comprensione immediata della controversia e al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione.
  • Non è ammissibile cumulare nello stesso motivo censure eterogenee riconducibili a vizi diversi se ciò impedisce di individuare con precisione la critica mossa alla decisione impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo il caso di effettivo errore nell’utilizzo della regola di giudizio.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando ricorre la doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura per motivazione apparente è ammissibile solo se la motivazione sia tale da non consentire la comprensione del percorso logico-giuridico della decisione; non basta contestare l’erroneità della valutazione dei fatti.
  • La domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. deve essere coerente con il contenuto dell’accordo preliminare dedotto in giudizio; non può essere accolta se mira a imporre condizioni diverse da quelle pattuite.
  • La censura sulle spese processuali non costituisce un motivo autonomo se dipende integralmente dall’accoglimento dei motivi di merito.
  • I requisiti formali di accesso al giudizio di cassazione sono compatibili con l’art. 6 CEDU, purché siano chiari, prevedibili e proporzionati alla finalità di assicurare certezza del diritto e buona amministrazione della giustizia.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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