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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30097/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione e per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale per il possesso di telefoni cellulari in contrasto con la misura di prevenzione. Il ricorso articolava tre motivi: i primi due contestavano, in sostanza, la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere la destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta e per affermare la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale; il terzo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato e non adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi integralmente in fatto e diretti a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito non sia manifestamente illogica. Quanto al reato in materia di stupefacenti, ha ritenuto logica la deduzione della destinazione alla cessione dal quantitativo, dagli strumenti per il confezionamento, dalla diversità delle sostanze e dalla promozione tramite profilo social. Quanto alla violazione della sorveglianza speciale, ha richiamato il principio secondo cui è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza degli obblighi e nella volontà di non osservarli, senza rilievo delle finalità soggettive addotte dall'imputato. Sul terzo motivo, ha reputato congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, basata su elementi sfavorevoli relativi alla personalità e ai precedenti dell'imputato, osservando che il giudice può valorizzare anche condanne per fatti successivi ai reati oggetto del processo ai fini dell'art. 62-bis c.p. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti contestato in forma attenuata; la Corte considera sufficiente, per inferire la finalità di cessione, un quadro indiziario formato da quantità, strumenti di confezionamento, pluralità di sostanze e promozione social.

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    La Corte richiama la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e afferma che il reato è integrato dal dolo generico, cioè dalla consapevolezza dell'obbligo e dalla cosciente volontà di non adempiervi, restando irrilevanti le finalità soggettive della condotta.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Per la sussistenza del delitto è sufficiente il dolo generico; non assumono rilievo le ragioni che hanno determinato la violazione della prescrizione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono affidate a valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve basarsi sui parametri dell'art. 133 c.p. e può considerare anche condanne per reati commessi successivamente ai fatti oggetto del processo.

  • art. 133 c.p.

    Costituisce il parametro di riferimento per la valutazione della concessione o del diniego delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio quando la sentenza impugnata presenti una motivazione non manifestamente illogica e abbia già risposto alle censure difensive.
  • La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da un complesso di indici sintomatici, quali il quantitativo detenuto, la presenza di materiale per il confezionamento, la varietà delle sostanze e modalità di promozione della disponibilità della droga, senza necessità di una prova diretta della cessione.
  • Il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale richiede il dolo generico: è sufficiente la consapevolezza della prescrizione e la volontà di non osservarla, mentre non rilevano i motivi o le finalità che hanno spinto alla condotta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se sorretto da motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica; resta nella discrezionalità del giudice di merito la valutazione comparativa degli indici di cui all'art. 133 c.p.
  • Ai fini delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche precedenti relativi a condanne per fatti successivi a quelli oggetto del giudizio, trattandosi di un apprezzamento complessivo della personalità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioSorveglianza specialeCircostanze del reato
RamiStupefacentiMisure di prevenzioneParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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