Cassazione Penale, Ordinanza n. 12902/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale in punto di recidiva e di esclusione delle attenuanti invocate, evidenziando che le censure erano, rispettivamente, non scrutinabili, manifestamente infondate o aspecifiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per rapina, deducendo tre motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, richiamando la sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte costituzionale; 3) violazione dell'art. 62 n. 4 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di tenue entità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque infondato, il secondo manifestamente infondato perché la gravità complessiva della condotta e il profitto conseguito escludevano i presupposti della fattispecie attenuata, e il terzo aspecifico, osservando che il danno non poteva dirsi di speciale tenuità alla luce delle lesioni riportate dalla persona offesa e della natura plurioffensiva della rapina.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva è stata ritenuta correttamente riconosciuta in presenza di una progressione criminosa e di una pericolosità ingravescente desunta dalla pluralità dei delitti commessi.
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta solo per il modesto valore del bene sottratto, dovendo valutarsi complessivamente anche il pregiudizio arrecato alla persona offesa, specie nei reati plurioffensivi come la rapina.
sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte costituzionale
Richiamata dal ricorrente a sostegno della richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto per la significativa gravità della condotta e del profitto conseguito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione di merito sulla recidiva quando la Corte territoriale abbia fornito una motivazione non illogica e coerente con la progressione criminosa dell'imputato e con la sua accresciuta pericolosità.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il complessivo comportamento dell'agente e l'entità del profitto conseguito rivelino una gravità non compatibile con la fattispecie attenuata.
- Nel delitto di rapina, ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è decisivo il solo valore economico del bene sottratto: occorre una valutazione complessiva del pregiudizio, comprensiva anche delle conseguenze lesive sulla vittima, in ragione della natura plurioffensiva del reato.
- Il giudizio sulla speciale tenuità del danno è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta.
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