Cassazione Penale, Sentenza n. 10243/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Amoroso ha chiesto la rideterminazione della pena inflitta per estorsione, sulla base del riconoscimento dell'attenuante costituzionale della "lieve entità" dell'estorsione, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo che il condannato avesse già beneficiato dell'attenuante comune di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. (speciale tenuità del danno), valutandola prevalente rispetto alle aggravanti; perciò il Tribunale ha considerato esaurito l'obiettivo di abbattimento della pena. Il ricorrente ha invece dedotto carenza assoluta di motivazione e ha sostenuto che il Tribunale ha travisato il petitum, poiché aveva chiesto il riconoscimento della attenuante costituzionale della lieve entità e non la conferma dell'attenuante comune.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale non si fosse pronunciato sul punto specifico richiesto (attenuante della lieve entità) e che il riconoscimento dell'attenuante comune ex art. 62 n.4 non impedisca un nuovo apprezzamento volto a concedere l'attenuante costituzionale introdotta dalla Corte cost. n.120/2023. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che autorizzano la rideterminazione della pena dopo una decisione costituzionale favorevole, purché il rapporto sanzionatorio non sia esaurito, e ha affermato che i criteri per le due attenuanti non sono pienamente sovrapponibili e possono concorrere. Di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché si pronunci specificamente sulla richiesta di diminuzione della pena per la lieve entità dell'estorsione.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen.
Attenuante codicistica fondata sulla speciale tenuità del danno patrimoniale o del lucro; la Corte osserva che i suoi indici sono solo parzialmente sovrapponibili a quelli dell'attenuante costituzionale della lieve entità e che il suo riconoscimento non esclude un successivo apprezzamento per la lieve entità
art. 629 cod. pen.
Norma incriminatrice dell'estorsione; la Corte costituzionale, con sentenza n. 120/2023, ha dichiarato l'illegittimità della parte che non prevedeva la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, rendendo applicabile l'attenuante costituzionale richiesta
art. 69, quarto comma, cod. pen.
Norma sul divieto di prevalenza tra circostanze; il Tribunale aveva ritenuto non applicabile il divieto introdotto successivamente (legge 5/12/2005, n.251), ma la Corte ha chiarito che ciò non impedisce una nuova valutazione delle attenuanti
legge 5 dicembre 2005, n. 251
Norma che ha introdotto modifiche rilevanti al regime delle circostanze (richiamata dal Tribunale in relazione al divieto di prevalenza), ma la Corte sottolinea i limiti di applicazione temporale e la necessità di verificare la sovrapponibilità degli indici
Sentenza Corte costituzionale n. 120 del 2023
Ha introdotto/riconosciuto l'attenuante della lieve entità per il reato di estorsione, consentendo al condannato, quando la sentenza di condanna sia irrevocabile ma non sia esaurito il rapporto esecutivo, di chiedere la rideterminazione della pena
Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, Rv. 287398
Giurisprudenza di legittimità che afferma la possibilità per il condannato di chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento di attenuanti introdotte successivamente alla sentenza irrevocabile e la rideterminazione della pena, salvo il caso del rapporto esaurito
Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto), Rv. 260697-01
Principio secondo cui, quando interviene una dichiarazione di incostituzionalità di una norma diversa da quella incriminatrice ma incidentale sulla commisurazione della pena, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena se l'esecuzione non è esaurita
Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024 (Cizmic), Rv. 287359-01
Ha ritenuto ammissibile il concorso tra l'attenuante costituzionale introdotta dalla Corte e l'attenuante comune ex art. 62 n.4 quando le caratteristiche della condotta giustifichino la concessione di entrambe
Massime di principio
- Se la Corte costituzionale dichiara illegittima una parte della norma che riguarda la commisurazione della pena, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento dell'eventuale nuova attenuante e la rideterminazione della pena, purché il rapporto sanzionatorio non sia esaurito (non vi sia stato pieno compimento dell'esecuzione).
- Il riconoscimento in sede di cognizione di un'attenuante codicistica (es. art. 62, comma 1, n.4) non impedisce che il giudice dell'esecuzione valuti separatamente e possa riconoscere anche l'attenuante costituzionale della lieve entità; i relativi criteri sono solo parzialmente sovrapponibili e possono concorrere.
- Il giudice dell'esecuzione ha ampi poteri di accertamento e valutazione nel rideterminare la pena, ma deve rispettare i limiti imposti dalla pronuncia di cognizione e dai principi sulla successione delle leggi nel tempo (non può applicare peggioramenti retroattivi).
- La domanda del condannato deve essere formulata chiaramente (petitum). Se il giudice omette di pronunciarsi sul punto specifico richiesto, la decisione può essere annullata in Cassazione con rinvio.
- Se la pena è già stata totalmente eseguita (rapporto esaurito), la richiesta di rideterminazione per una nuova attenuante è inammissibile.
- In fase di valutazione della lieve entità è opportuno considerare natura, modalità, mezzi, durata, entità del danno o del lucro e l'intensità della minaccia: tali elementi possono giustificare l'applicazione dell'attenuante costituzionale anche quando sia già stata valutata la speciale tenuità del danno.
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