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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35274/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una banca aveva agito in primo grado contro alcuni soggetti per ottenere la declaratoria di nullità per simulazione, o in subordine l'inefficacia revocatoria, di tre atti di disposizione patrimoniale: una compravendita immobiliare tra due dei convenuti e due ulteriori trasferimenti di cespiti immobiliari tra altri convenuti. Il tribunale e poi la corte d'appello avevano accolto la domanda. In cassazione i convenuti hanno proposto tre motivi: 1) sopravvenuto difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva, invocando il giudicato che si sarebbe formato su altra sentenza del Tribunale di Napoli; 2) falsa applicazione dell'art. 1414 c.c., contestando l'affermazione di simulazione degli atti dispositivi, che secondo loro erano stati posti in essere nell'ambito di accordi di separazione personale e in sostituzione dell'assegno di mantenimento; 3) falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., per insussistenza della scientia damni e dell'eventus damni. La controricorrente ha resistito con memoria, sostenendo la correttezza della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure, ritenendole complessivamente inammissibili. Ha rilevato anzitutto la mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; ha poi evidenziato la violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., poiché i ricorrenti non avevano trascritto né adeguatamente indicato nel ricorso il contratto, gli atti dispositivi oggetto di causa e l'atto di compravendita tra due dei convenuti, impedendo il controllo di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato come norma sulla simulazione degli atti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso, senza esame del merito della qualificazione degli atti.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come norma sull'azione revocatoria; anche la censura relativa ai presupposti della scientia damni e dell'eventus damni non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 360 c.p.c.

    È la base formale dei motivi di ricorso per falsa applicazione di norme di diritto, ma la Corte non è entrata nel merito per i vizi del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere specifici motivi e l'indicazione/trascrizione degli atti e documenti su cui si fonda; la loro omissione determina inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    L'autosufficienza può essere soddisfatta anche indicando dove gli atti e documenti siano stati prodotti o formati nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
  • Il principio di autosufficienza impone che il ricorrente riproduca nel ricorso il contenuto degli atti e documenti su cui fonda le censure e ne indichi specificamente la sede nei fascicoli o nelle fasi di merito.
  • La censura di falsa applicazione di norme sostanziali non può essere esaminata se il ricorso non consente alla Corte di verificare, sulla base del solo atto di impugnazione, il contenuto degli atti contrattuali e processuali rilevanti.
  • L'omessa specificazione degli elementi fattuali e documentali essenziali impedisce il controllo di legittimità e comporta l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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