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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13910/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto della Corte d'Appello che aveva confermato, seppur riducendone la durata, l'applicazione nei suoi confronti di misure di prevenzione personali e reali. Denunciava violazione dell'art. 4, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 159/2011 e carenza di motivazione sulla attualità della pericolosità sociale, censurando l'uso di elementi tratti da procedimenti relativi a fatti del 1999 estinti per prescrizione e da una condanna di primo grado per fatti del 2015-2016, senza considerare il presunto arco temporale 2005-2015 nel quale non sarebbero state mosse contestazioni. Contestava inoltre la motivazione circa gli incrementi patrimoniali sottoposti a confisca, ritenendo non adeguatamente considerate le giustificazioni offerte (attività lavorativa dal 1985 al 2003 e reinvestimento di proventi), e sostenendo che la Corte avrebbe invocato unicamente l'evasione fiscale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ricordato che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e che i vizi della motivazione possono essere dedotti in sede di legittimità solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente. Nel merito procedurale la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato: era legittimo valorizzare fatti descritti in sentenze di proscioglimento o provvedimenti di archiviazione (anche se estinti per prescrizione) purché delineati con sufficiente chiarezza; la Corte d'Appello ha ricostruito una persistente propensione a delinquere, evidenziando la rilevanza della condanna per usura ed estorsione 2015-2016 nel quadro complessivo. Quanto al patrimonio, la Corte d'Appello ha considerato rilevanti gli acquisti effettuati dal 2006 in poi e la sproporzione con i redditi formalmente dichiarati, ritenendo inidonea la giustificazione basata su presunti proventi non dichiarati. Per tali ragioni la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    richiamata per ricordare il regime tradizionale di ammissibilità del ricorso in sede di prevenzione: in cassazione è ammessa solo la violazione di legge, con possibilità di sindacare la motivazione solo se inesistente o meramente apparente.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)

    artt. 10, comma 3; 27, comma 2; art. 1, comma 1, lett. b; art. 24

    richiamato per i limiti dell'impugnazione nei procedimenti di prevenzione (artt.10 e 27) e per i presupposti di pericolosità sociale e di confisca; l'art. 1(lett. b) è richiamato per la definizione di pericolosità, art. 24 per l'impossibilità di giustificare la provenienza dei beni con mere affermazioni non documentate (es. evasione fiscale non comprovata).

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575

    art. 3-ter, secondo comma

    richiamata in quanto richiede il riferimento storico-normativo in tema di misure di prevenzione; la giurisprudenza fa riferimento a tale norma per il regime di impugnazione.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, lett. e) e art. 616

    art. 606 lett. e) citato nel testo per delimitare le censure deducibili in cassazione (illogicità manifesta della motivazione non ammessa nel procedimento di prevenzione salvo motivazione inesistente); art. 616 richiamato per la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è in linea di principio ammesso soltanto per violazione di legge; le critiche alla motivazione sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente.
  • Il giudice delle misure di prevenzione può valutare autonomamente fatti accertati in sede penale, compresi quelli risultanti da archiviazioni o pronunce estintive, purché i fatti siano delineati con sufficiente chiarezza e obiettività.
  • La presenza di periodi temporanei privi di contestazioni non esclude la possibile affermazione di pericolosità se il quadro complessivo evidenzia una propensione criminosa persistente e ripresa con fatti gravi successivi.
  • La sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio acquisito è elemento rilevante per la confisca; l'onere di giustificare la lecita provenienza dei beni grava sul prevenuto e non può essere soddisfatto con mere affermazioni non documentate (es. generica invocazione di evasione fiscale come fonte dei beni).
  • In casi analoghi è importante fornire documentazione probatoria convincente circa la provenienza lecita dei beni e dimostrare la coerenza tra disponibilità patrimoniali e redditi dichiarati per contrastare misure reali di prevenzione.

Testo integrale

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