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Sentenza

Sentenza del 19/04/2017 n. 9797 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, rideterminando in aumento il reddito d'impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio di settore SM21A, con maggiori ricavi accertati pari a 118.108 euro. Il contribuente sosteneva che lo studio di settore non rappresentasse la propria effettiva attività, consistente nel commercio di olive da olio, e invocava condizioni stagionali, climatiche, economiche e territoriali idonee a giustificare lo scostamento. Deduceva inoltre la violazione del principio di non contestazione e vizi di motivazione, lamentando di non aver avuto conoscenza dell'invito al contraddittorio notificato per compiuta giacenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutti i suoi motivi. Ha ritenuto che le circostanze dedotte dal contribuente fossero mere allegazioni difensive non sufficienti a provare l'inapplicabilità o l'inadeguatezza dello studio di settore e che la mancata contestazione dell'Ufficio non equivalesse ad ammissione dei fatti nel processo tributario. Inoltre, il contraddittorio era stato regolarmente attivato dall'Agenzia e il contribuente non vi aveva partecipato né aveva fornito tempestivamente elementi giustificativi dello scostamento. La questione relativa alla mancata conoscenza dell'invito, dovuta alla compiuta giacenza, è stata ritenuta questione di fatto non proponibile per la prima volta in cassazione. L'accertamento è quindi rimasto fermo e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 115, comma 1, codice di procedura civile

    Il principio di non contestazione si applica anche al processo tributario, ma, in ragione dell'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato.

    La mancata presa di posizione dell'Ufficio sulle deduzioni del contribuente non comporta automaticamente ammissione dei fatti né restringe il thema decidendum ai soli elementi contestati. Le allegazioni devono essere supportate da prova concreta e il giudice può comunque valutarne l'effettiva esistenza.

  • Disciplina degli studi di settore e dell'accertamento tributario standardizzato

    Lo studio di settore costituisce una presunzione semplice, che deve essere adattata alla situazione concreta attraverso il contraddittorio con il contribuente. Il contribuente può dimostrare circostanze specifiche idonee a giustificare lo scostamento; tuttavia, se il contraddittorio è stato regolarmente attivato e il contribuente non partecipa né offre elementi giustificativi, l'Ufficio non è tenuto a fornire un'ulteriore dimostrazione della pretesa fondata sullo scostamento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata contestazione dell'Amministrazione finanziaria non rende automaticamente provati i fatti allegati dal contribuente: le circostanze devono essere specificamente documentate e idonee a incidere sulla pretesa fiscale.
  • Quando l'Ufficio attiva regolarmente il contraddittorio sugli studi di settore, il contribuente deve partecipare e fornire tempestivamente dati concreti, documenti e spiegazioni sullo scostamento. La mancata partecipazione può essere valutata negativamente dal giudice.
  • La notifica per compiuta giacenza, se formalmente regolare, può rendere efficace la convocazione al contraddittorio anche se il contribuente afferma di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto.
  • Le ragioni generiche relative a stagionalità, crisi del mercato, concorrenza o caratteristiche territoriali non sono normalmente sufficienti se non sono collegate con prove specifiche all'anno d'imposta e all'attività concretamente esercitata.
  • In cassazione non è possibile introdurre per la prima volta questioni di fatto, come l'errata applicazione dello studio di settore o l'irregolarità della notifica: tali contestazioni devono essere adeguatamente dedotte e provate nei giudizi di merito.
  • Per contestare efficacemente uno studio di settore occorre dimostrare sia che il modello o cluster applicato non rappresenti l'attività reale, sia che le condizioni concrete dell'impresa abbiano inciso sui ricavi nell'anno oggetto di accertamento.

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